SEI AI DOMICILIARI E CEDI HASHISH? TORNI DENTRO E BUTTANO LA CHIAVE
23 gennaio 2021: È successo a Luca: ora per tre anni non potrà accedere alle misure alternative anche se gli manca solo un anno da scontare. Il tipo di reato non conta. Questi automatismi sono assurdi e riempiono le carceri.
Simona Giannetti* su il Riformista del 22 gennaio 2021
Oggi gli istituti penitenziari scoppiano di detenuti e il covid continua la sua diffusione anche se, numeri alla mano, la vulgata persino tra i magistrati sarebbe quella per cui in carcere in fondo si sta più sicuri che da liberi. “Tranquillo è morto in galera”, si usa dire tra le celle. Una cosa è certa: servono misure deflattive decise. Questo va detto, visto che nei fatti sono molti i detenuti a cui è vietato accedere alle misure alternative anche con pene lievi, a causa delle ostatività ancora presenti nel nostro ordinamento penitenziario. Luca, 32 anni e detenuto definitivo, si trova nel carcere milanese di San Vittore: condannato per possesso di hashish con la finalità dello spaccio, ha commesso il reato mentre si trovava in detenzione domiciliare per lo stesso motivo. Luca usa hashish e l’ha ceduto. E qui la nota dolente: c’è una norma, l’art 58 quater, che stabilisce che chi commette un reato mentre si trovi in esecuzione di misura alternativa, non vi possa più accedere per i successivi tre anni. Senza distinzione di tipo di reato o di condanna da scontare. Si tratta dunque di un automatismo: eppure la Corte Costituzionale ha scritto – anche in tema di ergastolo ostativo – che gli automatismi sono da considerare irragionevoli e comunque contrari al significato rieducativo della pena. Niente misure per tre anni: questo nemmeno se in carcere si realizzasse il miglior percorso di rieducazione possibile; e nemmeno se la pena da scontare fosse di sei mesi. Nel corso della detenzione Luca, a cui manca poco più di un anno da scontare, ha perso il padre in modo inaspettato. Subito dopo ha scoperto che la compagna era in gravidanza. Tutto ciò ingenerato una volontà di rottura con il passato. In carcere funziona cosi, si chiama trattamento penitenziario: ogni cosa che fa il detenuto calcola la misura della sua personalità, da come reagisce a una brutta notizia a come si comporta nelle attese delle risposte alle sue richieste; tutto viene scritto in una relazione, che arriva sul tavolo del magistrato per consentire una decisione individualizzata. Con l’automatismo, nessuno scampo: la domanda di misura alternativa è inammissibile, anche se la relazione è la migliore possibile. Oltre a vanificare il concetto di finalità rieducativa della condanna, il divieto automatico finisce di fatto per pregiudicare quelli come Luca, che hanno una pena da scontare al di sotto dei tre anni. L’unico modo per uscire di cella è essere tossicodipendente certificato e accedere all’affidamento terapeutico. Il punto è che nelle carceri del bel Paese di detenuti come Luca ce ne sono tanti e non tutti sono tossicodipendenti. “Se rompi la misura, buttano la chiave”, questo è il mantra. Se fossimo in una favola di Fedro gli insegnamenti sarebbero due. La detenzione di hashish è ancora un reato destinato a riempire le carceri e a non svuotarle: è qui che risiede la necessità di legalizzazione delle droghe leggere nell’ottica deflattiva delle celle e di alleggerimento del carico giudiziario, anche per togliere alla criminalità organizzata quel mercato illegale da cui trae vantaggio economico. Il secondo insegnamento riguarda le ostatività del regime penitenziario, che finiscono col non garantire che una condanna, anche di poco meno di due anni, venga svolta fuori dal carcere. “Se si esclude radicalmente il ricorso a criteri individualizzanti, l’opzione repressiva finisce per relegare nell’ombra il profilo rieducativo. L’ha detto la Corte Costituzionale già nel 2006. Insomma, sarebbe ora che anche questo divieto assurdo e irragionevole trovasse il suo posto nell’angolo delle illegittimità costituzionali. E non dimentichiamo che versiamo in stato d’emergenza da quasi un anno, ma forse solo nel mondo dei liberi visto che automatismi come quello raccontato impediscono pure di applicare, in un’ottica deflattiva del sovraffollamento, la legge 199 del 2010, che consentirebbe di far eseguire in detenzione domiciliare condanne al di sotto dei 18 mesi di carcere. Il condizionale è d’obbligo, visto che i recenti interventi governativi emergenziali sono andati nella direzione opposta, aggiungendo l’imposizione dei braccialetti elettronici. E cosi le carceri continuano a scoppiare anche di covid, oltre che di persone.
*membro del Consiglio Direttivo di Nessuno tocchi Caino
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