06 Giugno 2021 :
Walter D’Agostino su Il Riformista del 4 giugno 2021
Il 28 maggio 2021 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha comunicato al governo italiano il ricorso presentato nell’interesse di una detenuta a Rebibbia per il rischio di violazione dell’articolo 3 della Convenzione in caso di esecuzione del decreto di estradizione verso gli Stati Uniti.
Come è noto, tale articolo statuisce che “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”. Nel corso degli anni la Corte di Strasburgo ha posto numerosi paletti nel percorso di definizione dei limiti che l’art. 3 della Convenzione pone al potere degli Stati di infliggere pene di durata indefinita, e in particolare ha valutato l’aspetto della compatibilità con la Convenzione di un sistema che non preveda nella fase esecutiva una revisione della pena dell’ergastolo.
Tale problematica insorge frequentemente in relazione alle domande di estradizione presentate dagli Stati Uniti. Il caso in esame ne è un ulteriore esempio in quanto l’estradanda, Beverly Ann McCallum, cittadina statunitense e destinataria di un mandato di arresto internazionale emesso a fini processuali per i reati di omicidio aggravato in concorso e distruzione di cadavere, in caso di affermazione di responsabilità sarebbe automaticamente condannata all’ergastolo “ostativo”, senza la possibilità, dunque, di chiedere misure alternative o la liberazione condizionale.
La questione del cosiddetto “Imprisonment for life without eligibility for parole” è stata ed è tuttora oggetto di numerosi casi posti all’attenzione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. L’impossibilità di commutare o ridurre la pena in fase esecutiva, dopo un periodo minimo di tempo predeterminato per legge, costituisce un trattamento inumano e degradante perché viola il “diritto alla speranza” più volte affermato dalla Corte di Strasburgo. La consegna di un detenuto verso un Paese che infrange in tal modo un diritto fondamentale per la Convenzione comporterebbe l’automatica responsabilità dell’Italia.
Tale circostanza, portata all’attenzione delle autorità giudiziarie italiane prima e al Ministero della Giustizia poi, è stata ritenuta insussistente e, pertanto, l’estradizione è stata concessa, nonostante le inequivocabili informazioni supplementari fornite dagli Stati Uniti con cui si attestava l’inesistenza di un meccanismo di rimodulazione della pena in fase esecutiva eccettuata la richiesta al Governatore del Michigan di grazia o di commutazione della pena. Data la mera discrezionalità di quest’ultima ipotesi, è evidente come tale pena sia incompressibile de iure et de facto e dunque incompatibile con l’art. 3 CEDU. Per tali motivi, il decreto di estradizione non poteva essere emesso.
Il 22 aprile 2021 i difensori hanno quindi presentato alla Corte Europea la richiesta di applicazione di una misura provvisoria urgente al fine di far sospendere la consegna dell’estradanda, prevista per il giorno successivo. Tale istanza è stata accolta nella medesima giornata con l’indicazione al Governo di non procedere all’estradizione fino al 7 maggio 2021 nonché di fornire le prove e/o le assicurazioni ricevute che confermano che la ricorrente, se estradata e condannata all’ergastolo, avrebbe accesso a un meccanismo di revisione della condanna, durante l’esecuzione della sua pena, al fine di stabilire se la detenuta è cambiata e progredita a tal punto che la prosecuzione della detenzione non può più essere giustificata da motivi penali legittimi.
Le risposte fornite dall’autorità giudiziaria statunitense, recepite nella nota del governo italiano, sono risultate assolutamente generiche e insufficienti, dimostrando ancora una volta che l’unica possibilità era quella di avviare, dopo almeno dieci anni di pena espiata, un meccanismo di riesame della stessa innanzi al Parole Board. Tale procedura è però limitata all’emissione di un mero parere positivo o negativo, spettando la decisione finale sempre e solo al Governatore, il quale esercita il suo potere in modo discrezionale senza alcun criterio predeterminato.
Per tali motivi la Corte Edu ha disposto un’ulteriore sospensione dell’estradizione sino al 28 maggio 2021 chiedendo al governo italiano di accertare se le autorità giudiziarie nazionali avevano considerato o meno, e in base a quali elementi, se in casi di questo tipo il potere di clemenza del Governatore del Michigan, successivamente alla raccomandazione del Parole Board, é soggetto a garanzie che sarà esercitato in modo coerente e ampio.
A tale quesito il governo non ha risposto in modo esauriente e per tali motivi, dunque, il 25 maggio 2021 la Corte di Strasburgo ha deciso di prolungare la sospensione dell’estradizione per tutta la durata del procedimento. Tre giorni fa, il governo italiano ha richiesto alla Corte Edu la revoca della sospensione della consegna di Beverly Ann McCallum allo Stato del Michigan.
Evidentemente, interessa di più rispettare trattati e accordi di estradizione con gli Stati Uniti, anche a costo di una pena senza speranza, piuttosto che onorare la Convenzione europea per i diritti umani e il diritto alla speranza.