

NESSUNO TOCCHI CAINO - Lega di cittadini e di parlamentari per la moratoria delle esecuzioni capitali in vista dell'abolizione della pena di morte nel mondo
Articolo 1*
1. L'associazione “NESSUNO TOCCHI CAINO – Spes contra Spem”, fondata nel 1993 dal Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito, è un organismo ad adesione diretta o federativa che conduce una campagna mondiale per l’abolizione della pena di morte, della pena fino alla morte e della morte per pena.
1.1. Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea generale; il Consiglio direttivo; la Segreteria esecutiva - composta dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere -; la Presidenza d'onore; l’Organo di Controllo.
* Modificato nel VIII Congresso, 20/21 dicembre 2019
Articolo 2*
La sede legale e operativa è stabilita in Italia, in Via della Panetteria 15 – 00187 Roma. La sede può essere trasferita mediante una decisione a maggioranza semplice del Consiglio direttivo.
* Modificato nel XI Congresso, 18-20 dicembre 2025
Articolo 3
NESSUNO TOCCHI CAINO è un organismo senza fine di lucro, che persegue lo scopo di fare abrogare in tutto il mondo le leggi o gli articoli della Costituzione o della legge fondamentale che prevedano la pena di morte, comminata a seguito di una sentenza di un tribunale penale legalmente costituito.
3.1. Per perseguire questo scopo NESSUNO TOCCHI CAINO:
* Emendamento allo Statuto deliberato dal IV Congresso di Nessuno tocchi Caino (2009).
Articolo 4
È socio di NESSUNO TOCCHI CAINO ogni persona che ne faccia richiesta, che aderisca al presente statuto e paghi la quota d'iscrizione stabilita.
4.1. Sono Soci di NESSUNO TOCCHI CAINO:
4.1.2. La federazione di tali associazioni o gruppi non comporta l'iscrizione a NESSUNO TOCCHI CAINO dei loro iscritti o aderenti. Il periodo di federazione può anche essere limitato in un tempo prefissato. Si fa luogo alla federazione -anche di NESSUNO TOCCHI CAINO verso altri gruppi- sulla base di accordi fra gli organi direttivi delle associazioni contraenti il patto. Per NESSUNO TOCCHI CAINO, gli accordi sono conclusi dalla segreteria esecutiva e ratificati dal Consiglio direttivo. Gli accordi precisano l'entità o la modalità di versamento del contributo finanziario, gli impegni di sostegno reciproco, le forme e la misura della rappresentanza delle associazioni e gruppi federati negli organi di NESSUNO TOCCHI CAINO.
4.1.3. Ogni controversia che riguardi l'ammissione di un nuovo socio, o la fine dell'adesione di un socio o di un patto federativo sarà risolta dalla Segreteria esecutiva. Ogni socio è libero di ritirarsi in ogni momento dall'associazione indirizzando per iscritto la propria dimissione alla Segreteria Esecutiva.
4.1.4. Il socio che cessi di fare parte dell'associazione non ha alcun diritto sul fondo sociale.
4.1.5 I soci hanno tutti uguali diritti e, fra questi, quello di esaminare i libri sociali facendone richiesta all’Organo Amministrativo.
Articolo 5
La quota di iscrizione è deliberata dall'Assemblea generale.
Art 5 bis – Volontari
L’associazione può avvalersi nello svolgimento delle attività dell’opera di volontari.
Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell’associazione o dei progetti della stessa mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. Può essere riconosciuto un rimborso spese secondo quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire un registro ove iscrivere i volontari.
Articolo 6
L'Assemblea generale è composta dai soci e dai federati con diritto di voto.
6.1. Essa terrà una riunione ordinaria almeno ogni 2 anni e sarà convocata nel luogo e nella data stabiliti dalla segreteria esecutiva.
6.1.2. Su indicazione del Consiglio direttivo o di un terzo dei suoi membri potranno essere convocate assemblee straordinarie. La convocazione è inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea generale, e deve contenere l'ordine del giorno.
Articolo 7
L'Assemblea generale è sovrana.
In particolare sono di competenza dell'Assemblea generale:
Articolo 8
Salvo le eccezioni statutarie, l'Assemblea generale delibera in modo valido qualunque sia il numero dei soci presenti.
8.1. Salvo le eccezioni statutarie, le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei soci presenti.
Il dibattito, gli atti e le decisioni dell'Assemblea generale sono interamente registrati su nastro magnetico; le decisioni e i documenti sono iscritti in un registro firmato e conservato dal presidente esecutivo che lo terrà a disposizione dei soci.
Articolo 9
Ogni proposta che abbia il fine di modificare lo statuto o di sciogliere l'associazione deve emanare dal Consiglio direttivo o da almeno 2/3 dei soci effettivi, riuniti in assemblea.
9.1. Il Consiglio direttivo, almeno 15 giorni prima della data della Assemblea generale che dovrà decidere sulla proposta di modifica statutaria o di scioglimento, deve portare l'odg a conoscenza dei soci.
9.1.2. L'Assemblea generale può deliberare validamente su detta proposta, quando partecipi alla votazione la maggioranza assoluta dei soci.
9.1.3. Nel caso in cui detta assemblea non raggiunga il quorum, sarà convocata una nuova Assemblea generale (alle stesse condizioni di convocazione) che deciderà in modo definitivo e valido, a maggioranza assoluta, sulle proposte in causa, qualunque sia il numero dei membri presenti.
9.1.4. L'Assemblea generale fissa le modalità di scioglimento e la liquidazione dell'associazione. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore.
Articolo 10
L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da non meno di 60 e da non più di 120 soci, eletti tra le persone maggiormente impegnate nei progetti legati all’attività dell’associazione stessa.
10.1. I membri del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea generale su proposta della Presidenza dell’Assemblea stessa.
10.2. Il loro mandato è di un esercizio, ovvero il periodo tra due assemblee generali ordinarie secondo le modalità dell'articolo 6. Il mandato dei membri del Consiglio direttivo è rinnovabile.
* Modificato nel XI Congresso, 18-20 dicembre 2025
Articolo 11
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, nel luogo prescelto. La sua convocazione può essere effettuata dal Presidente, dal Segretario o dalla maggioranza dei suoi membri.
Articolo 12
Il Consiglio direttivo può deliberare solamente quando partecipi al voto la maggioranza assoluta dei suoi componenti; le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di necessità, il voto del Presidente conta per due.
Articolo 13
Tutti gli atti che impegnano l'associazione, salvo procura speciale, sono firmati per quanto di loro competenza dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Segretario o dal Tesoriere, che non dovranno giustificare a terzi i poteri che loro sono conferiti.
Articolo 14
Il Consiglio direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Segretario e un Tesoriere dell’associazione.
14.1. Essi compongono la Segreteria Esecutiva che attua le delibere votate dall'Assemblea generale, accoglie i suggerimenti e le indicazioni del Consiglio direttivo ed è responsabile dell'attuazione della politica decisa in Assemblea generale.
14.1.2. È compito del Presidente di presiedere e convocare le riunioni del Consiglio direttivo; di partecipare alle riunioni della Segreteria esecutiva curandone i verbali; di assicurare l'informazione fra i diversi organi dell'associazione e i soci; di dirimere e istruire contrasti statutari; di presiedere l'apertura dell'Assemblea generale e di presentare in quella sede una relazione sui lavori del Consiglio direttivo; di conservare gli atti dell'Assemblea generale.
14.1.3. Il Segretario è il responsabile per l'esecuzione delle decisioni prese dall'Assemblea generale, ordinaria e straordinaria, e dal Consiglio direttivo. Il Segretario è coadiuvato da una segreteria composta da un minimo di tre persone a un massimo di sette. Il Segretario è il rappresentante legale dell'associazione e, ad eccezione di ciò che compete alla rappresentanza legale del Tesoriere, propone tutte le azioni giudiziarie che reputi necessarie per la tutela dei diritti e degli interessi dell'Associazione e ne assume la rappresentanza processuale. Il Segretario assume tutte le iniziative che ritiene necessarie per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea generale.
14.1.4. Il Tesoriere è il responsabile della politica finanziaria di NESSUNO TOCCHI CAINO.
Ad egli compete di promuovere ogni utile iniziativa per l'autofinanziamento e l'acquisizione di ogni altra risorsa finanziaria; amministra i fondi a disposizione di NESSUNO TOCCHI CAINO ed è responsabile della loro gestione. Il Tesoriere è coadiuvato da una tesoreria composta da un minimo di tre persone a un massimo di cinque. È il rappresentante legale dell'associazione in tutte le attività economiche e finanziarie. Presenta, di concerto con il Segretario e il Presidente, un bilancio preventivo e i suoi successivi aggiornamenti al Consiglio direttivo.
Articolo 15
La presidenza d'onore è costituita da una o più personalità della scienza, della cultura e della politica che abbiano promosso la campagna per la moratoria delle esecuzioni capitali in vista dell'abolizione della pena di morte. Essa, su mandato della Segreteria esecutiva, può rappresentare NESSUNO TOCCHI CAINO presso i giornali, le riviste, le televisioni, i convegni internazionali e i dibattiti, svolgendo un'azione di promozione delle idee abolizioniste.
Articolo 16
Il Consiglio direttivo è tenuto a sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale il bilancio consuntivo dell'esercizio terminato, e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.
L'esercizio sociale ordinario (a termini di legge) corrisponde all'anno solare. Un esercizio con durata diversa, che coincida con l'intervallo tra due assemblee generali, può essere deciso dal Consiglio direttivo.
Articolo 16 bis – Mezzi finanziari
I mezzi finanziari dell’associazione sono rappresentati da:
destinazione dell’associazione.
Articolo 16 ter – Esercizio Finanziario
Il bilancio è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, è redatto secondo legge e formato dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e oneri.
È accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, l’andamento economico e gestionale dell’associazione, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali. Nella relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o di Revisione.
Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.
Il bilancio, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato sul sito internet dell’associazione, con l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all’Organo di Controllo nonché agli associati.
È fatto divieto all’associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore.
Articolo 16 quater – L’Organo di Controllo.
Nei casi previsti dalla legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’associazione e sul suo concreto ordinamento.
Può, inoltre, esercitare la revisione legale dei conti.
I componenti dell’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’Assemblea che approva il bilancio.
Se collegiale l’Organo di Controllo è composto da 3 (tre) membri tra i non associati, di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali, la carica dura 2 (due) anni e sono rieleggibili. La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo. Si applicano le disposizioni dell’art. 2399 c.c.