23 Febbraio 2023 :
RISOLUZIONE SULLA MORATORIA DELLE ESECUZIONI APPROVATA DALL’ASSEMBLEA GENERALE ONU NEL 2022
Settantasettesima sessione
Risoluzione 77/222 Adottata a New York il 15 dicembre 2022, con 125 voti a favore, 37 contrari e 22 astensioni.
77/222. Moratoria sull’uso della pena di morte
L’Assemblea Generale,
In conformità con gli scopi e i principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite;
Richiamando la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e la Convenzione sui Diritti del Fanciullo;
Richiamandosi al Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, che ha come obiettivo l’abolizione della pena di morte, e a questo proposito salutando positivamente il numero crescente di accessioni e ratifiche al Secondo Protocollo Opzionale;
Riaffermando le sue risoluzioni 62/149 del 18 dicembre 2007, 63/168 del 18 dicembre 2008 e 65/206 del 21 dicembre 2010 e 67/176 del 20 dicembre 2012, 69/186 del 18 dicembre 2014, 71/187 del dicembre 2016, e 73/175 del 17 dicembre 2018 e 75/183 del 16 dicembre 2020 sulla questione di una moratoria sull’uso della pena di morte, con cui l’Assemblea Generale ha invitato gli Stati che ancora mantengono la pena di morte a stabilire una moratoria delle esecuzioni nella prospettiva di abolirla;
Accogliendo con favore le decisioni e le risoluzioni del Consiglio Diritti Umani, la più recente delle quali è la risoluzione 48/9 dell’8 ottobre 2021;
Considerando che ogni errore o fallimento giudiziario nell’applicazione della pena di morte è irreversibile e irreparabile;
Convinta che una moratoria sull’uso della pena di morte contribuisce al rispetto della dignità umana e al rafforzamento e al progressivo sviluppo dei diritti umani, e considerato che non esiste alcuna prova decisiva che dimostri il valore deterrente della pena di morte;
Preso atto dei dibattiti locali e nazionali in corso e delle iniziative regionali sulla pena di morte, così come della propensione di un numero crescente di Stati Membri a rendere disponibili al pubblico le informazioni sull’uso della pena di morte e che inoltre, a questo proposito, il Consiglio Diritti Umani, con la sua risoluzione 26/2 del 26 giugno 2014, ha stabilito di convocare tavoli di discussione biennali di alto livello per uno scambio di vedute sulla questione della pena di morte;
Riconoscendo il ruolo delle istituzioni nazionali che si occupano di diritti umani nel dibattito in corso a livello locale e nazionale e nelle iniziative regionali sulla pena di morte;
Notando la riduzione delle esecuzioni di cui si ha notizia, così come l’aumento di condanne a morte commutate e accogliendo con favore tutte le misure prese dagli Stati per limitare l’applicazione della pena capitale,
Sottolineando la necessità di garantire che le persone a rischio di pena di morte abbiano accesso a una giustizia senza discriminazioni di alcun tipo, incluso l’accesso alla difesa legale, e che siano trattate con umanità e nel rispetto della loro dignità e dei loro diritti ai sensi delle norme internazionali, come le Norme delle Nazioni Unite sugli Standard Minimi di Trattamento dei Prigionieri (le Nelson Mandela Rules),
Notando con profonda preoccupazione che, come dimostrano le recenti relazioni del Segretario generale, spesso persone povere ed economicamente vulnerabili, cittadini stranieri, persone che esercitano i loro diritti umani e persone appartenenti a minoranze religiose o etniche, costituiscono una percentuale spropositata delle persone condannate alla pena di morte e la discriminatoria applicazione della pena capitale nei confronti delle donne,
Notando che la diffusione e l’accesso trasparenti a informazioni relative all’uso della pena di morte e dell’azione penale possono evidenziare pratiche discriminatorie o avere conseguenze sull’imposizione e applicazione della pena capitale, e ricordando che, particolarmente nei casi capitali, gli Stati devono garantire trasparenza affinché tutte le persone possano beneficiare delle garanzie del giusto processo,
Notando inoltre l’impatto negativo che l’imposizione della pena di morte ha sui diritti del fanciullo e dei giovani i cui genitori o curatori vengano condannati a morte, così come di altri familiari,
Notando inoltre la cooperazione tecnica tra gli Stati membri, così come il ruolo di importanti organismi delle Nazioni Unite e dei meccanismi sui diritti umani, nel sostenere gli sforzi degli Stati volti a proclamare una moratoria sulla pena di morte;
Tenuto conto del lavoro dei titolari di mandati speciali che hanno riguardato le questioni relative ai diritti umani connesse alla pena di morte nel quadro dei rispettivi mandati,
Accogliendo con favore il considerevole movimento verso l’abolizione della pena di morte su scala globale e il fatto che molti Stati con differenti sistemi legali, tradizioni, culture e background religiosi stiano applicando una moratoria, incluse moratorie di lunga durata, sia legali che di fatto, sull’applicazione della pena di morte,
- Riafferma il diritto sovrano di ogni Stato a sviluppare un proprio sistema legale, compreso la determinazione di pene che si considerano adeguate, nel rispetto degli obblighi internazionali;
- Esprime la sua profonda preoccupazione per la continua applicazione della pena di morte;
- Accoglie con favore il rapporto del Segretario Generale sull’attuazione della risoluzione 75/183 e delle raccomandazioni in essa contenute;
- Accoglie con favore i passi intrapresi da alcuni Stati Membri per ridurre il numero dei reati per i quali la pena di morte può essere comminata, così come i passi per limitarne l’applicazione;
- Accoglie inoltre con favore le iniziative e le leadership politiche che incoraggiano la discussione a livello nazionale, e i dibattiti sulla possibilità di abbandonare la pena capitale attraverso il processo decisionale interno;
- Accoglie con favore le decisioni prese da un crescente numero di Stati, a tutti i livelli di governo, di applicare una moratoria delle esecuzioni, cui ha fatto seguito, in molti casi, l’abolizione della pena di morte;
- Invita tutti gli Stati:
(a) a rispettare gli standard internazionali che prevedono salvaguardie che assicurano la protezione dei diritti di coloro che rischiano la pena di morte, in particolare gli standard minimi, come stabiliti nell’allegato alla risoluzione 1984/50 del 25 maggio 1984 del Consiglio Economico e Sociale, così come a fornire al Segretario Generale le informazioni a questo riguardo;
(b) ad adempiere agli obblighi che derivano dall’articolo 36 della Convenzione di Vienna del 1963 sulle Relazioni consolari, in particolare relativamente all’obbligo di uno Stato ricevente di, senza ritardi, informare uno Stato inviante che un cittadino di quello stato è stato arrestato o detenuto in carcere o in custodia in attesa di processo o detenuto in qualsiasi altra maniera, se la persona in questione così richiede; e l’obbligo di uno Stato ricevente di informare la persona in questione senza ritardi dei propri diritti in base all’articolo 36;
(c) a rendere disponibili le informazioni rilevanti, disaggregate per sesso, età, disabilità, nazionalità e razza ed altri criteri comuni, circa l’uso della pena di morte, includendo, tra l’altro, il numero di persone condannate a morte, il numero di persone nel braccio della morte e il luogo della loro detenzione, il numero di esecuzioni praticate, il numero di condanne annullate o commutate in appello o per cui siano state emesse amnistie o provvedimenti di grazia, e sulla base di quali procedure, così come informazioni su ogni esecuzione in calendario, che possano contribuire a eventuali dibattiti trasparenti e informati sia a livello nazionale che internazionale, compresi quelli sugli obblighi degli Stati relativi alla pratica della pena di morte;
(d) ad assicurare che ogni processo che porti all’imposizione della pena di morte rispetti le garanzie del giusto processo internazionalmente riconosciute, come un processo equo e pubblico e il diritto all’assistenza legale, incluso l’accesso adeguato all’assistenza legale in ogni fase dei procedimenti, senza discriminazioni di alcun tipo, incluse quelle nei confronti di persone appartenenti a minoranze e cittadini stranieri, tenendo presente che il mancato rispetto delle garanzie del giusto processo nei procedimenti che si concludono con condanne capitali potrebbe costituire una violazione del diritto alla vita;
(e) a limitare progressivamente l’uso della pena di morte e a non imporla per i reati commessi da minori di diciotto anni di età o la cui età maggiore di 18 anni all’epoca del crimine non possa essere accuratamente stabilita, alle donne in stato di gravidanza o a persone con disabilità mentali ed intellettive;
(f) a ridurre il numero dei reati per i quali può essere comminata la pena di morte, inclusa la considerazione di abolire la pena di morte obbligatoria;
(g) a garantire che coloro che devono affrontare la pena di morte possano esercitare il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena di morte assicurando che le procedure di clemenza siano eque e trasparenti, e che informazione tempestiva sia fornita in tutte le fasi del processo;
(h) a garantire che i minori i cui genitori o tutori siano nel braccio della morte, ai detenuti stessi, alle loro famiglie e ai loro rappresentanti legali siano fornite, in anticipo, informazioni adeguate sul luogo di detenzione, su un'esecuzione in corso, la sua data, ora e luogo, per consentire un'ultima visita o comunicazione con la persona condannata, la restituzione del corpo alla famiglia per la sepoltura o informazioni su dove si trova il corpo, a meno che ciò non sia nel migliore interesse del minore;
(i) a garantire accesso alle persone condannate a morte a informazioni riguardanti il metodo di esecuzione, in particolare sulle procedure che verranno seguite.
(j) a garantire che la pena di morte non sia applicata sulla base di leggi discriminatorie, incluse leggi che colpiscano individui per l’esercizio dei propri diritti umani, o a seguito di un'applicazione discriminatoria o arbitraria della legge;
(k) a migliorare le condizioni di detenzione per chi è sotto processo per reati capitali o si trova nel braccio della morte, garantendo che tutti i prigionieri siano trattati con umanità e nel rispetto della loro dignità, e al rispetto degli standard internazionali, come le Norme delle Nazioni Unite sugli Standard Minimi di Trattamento dei Prigionieri (le Nelson Mandela Rules), in particolare valutando, promuovendo, tutelando e migliorando la loro salute fisica e psichica;
(l) a stabilire una moratoria delle esecuzioni nella prospettiva dell’abolizione della pena di morte;
- Invita gli Stati che hanno abolito la pena di morte a non reintrodurla, e li incoraggia a condividere le loro esperienze sul tema;
- Incoraggia gli Stati che hanno una moratoria in corso a mantenerla, e a condividere le proprie esperienze su questo argomento;
- Invita inoltre gli Stati che non l’hanno ancora fatto a considerare di aderire o ratificare il Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, che mira all’abolizione della pena di morte;
- Chiede al Segretario Generale di riferire all’Assemblea Generale nella sua settantanovesima sessione sull’attuazione di questa risoluzione;
- Decide di continuare a prendere in esame la questione nella sua settantanovesima sessione nell’ambito del punto dell’ordine del giorno dal titolo “Promozione e protezione dei diritti umani”.
54a Conferenza Plenaria
15 dicembre 2022