14 Maggio 2022 :
Iniziamo da una storia che ispira. Eletto presidente del Sudafrica, Nelson Mandela affronta la transizione dal regime dell’apartheid alla democrazia, con una scelta coraggiosa quanto strategica, ispirata a principi di pace e solidarietà: la Commissione per la verità e la riconciliazione, istituita nel 1995.
La Commissione lavorò con il mandato di raccogliere le testimonianze di vittime e carnefici dei crimini politici commessi negli anni dell’apartheid, per realizzare un processo di pacificazione fondato sulla rinuncia alla vendetta, a combattere la violenza con altra violenza. Ricostruire le verità, consentire alle vittime di essere ascoltate, sostenerle nella narrazione della propria storia di abusi subiti e del dolore, supportarle nella riconquista della dignità violata, sollecitare i colpevoli a testimoniare: questo il lavoro svolto dalla commissione.
Un esempio potente di giustizia riparativa, altri, provenienti da culture distanti dalla nostra, possono aiutarci a definire il senso di una giustizia talora considerata nel nostro Paese come “giustizia soft”, inadatta a rispondere alla violenza, pensata soprattutto a favore di chi ha commesso il crimine, per crimini minori o commessi da minorenni; irrispettosa di chi l’ha subito. Visioni pregiudiziali, nonostante anche in Italia esistano testimonianze ed esperienze importanti, perché la restorative justice si pone come pensiero e pratiche di accoglienza e cura delle persone, delle relazioni, delle comunità sociali: tutte in sofferenza per causa del crimine, tutte con un bisogno di riparazione del danno, di ricostruzione del senso di fiducia minato, di ricomposizione dei conflitti per risanare ferite delle persone e fratture del tessuto sociale.
Per comprenderne significato, portata e benefici per le parti coinvolte, H. Zehr, uno dei suoi padri fondatori, propone la metafora del “cambiare le lenti”. Proviamo a cambiarle, per accogliere la riforma del processo penale senza che pregiudizi incidano sulla sua attuazione.
La visione della restorative justice sposta l’accento dal comportamento agito (che la giustizia penale deve valutare in termini di attribuzione di responsabilità e conseguente risposta=ottica reattiva) a ciò che ne è conseguito (che la giustizia riparativa può affrontare a partire dai bisogni della vittima conseguenti al danno e in termini di responsabilità dell’autore, nell’accezione dell’inglese accountability, del rendere conto=ottica pro-attiva).
Per la giustizia riparativa, quindi, la centratura non è sull’autore del reato ma sul danno, con il libero e volontario coinvolgimento dei protagonisti: la persona danneggiata, chi di quel danno è responsabile, la comunità, tutti con bisogni e interessi che il danno ha generato. I bisogni della vittima: di informazione, non giudiziaria ma rispetto a ciò che è successo (spesso informazioni che possiede solo chi ha commesso il fatto); di raccontare la verità personale dell’accaduto, di raccontarla anche più volte per accertarsi che chi l’ha danneggiata conosca le conseguenze che ha prodotto; di riprendere il controllo sulla propria vita; di avere una riparazione. I bisogni di chi ha commesso il fatto: principalmente quei bisogni di responsabilità rispetto alle conseguenze per altri della propria azione, che nel sistema giudiziario vengono paradossalmente scoraggiati perché è lo stesso impianto accusatorio a far prevalere difesa di sé e autogiustificazione; supporto in direzione del cambiamento e reintegrazione nella comunità. I bisogni della comunità, che deve tutelare le sue componenti e sé stessa come insieme, ripristinare fiducia nei legami, prendersi cura della persona che ha subito, di quella responsabile, di tutte le parti che hanno interesse a riequilibrare e sostenere relazionalità positive. Bisogni, quindi, di tutti i protagonisti, perché il reato e le sue conseguenze non sono esclusivamente un problema giudiziario di chi l’ha commesso, né un problema che la vittima deve affrontare nella solitudine degli effetti sulla sua vita. Così come le responsabilità non possono essere considerate/attivate adeguatamente se non includendo tutte le parti portatrici di interesse.
Fondamentale, in tutti i processi riparativi, è la funzione svolta dal facilitatore/facilitatrice, una figura terza, imparziale ed equiprossima alle parti, che ne agevoli l’incontro, la reciprocità dell’ascolto, l’intesa comune e l’accordo per disfare l’ingiustizia. Non ci riferiamo esclusivamente alla mediazione che costituisce solo una, probabilmente quella più conosciuta nel nostro Paese, delle possibili pratiche riparative. Molti altri programmi sono possibili, alcuni inclusivi della comunità, come ad esempio le Family Group Conferences e i gruppi allargati alla cittadinanza. Elementi fondamentali sono il rispetto della dignità umana, solidarietà e responsabilità, verità attraverso il dialogo, l’orientamento rigenerativo rispetto alle sofferenze, ai danni e alle loro conseguenze, la volontarietà della partecipazione.
* Ordinaria di Psicologia sociale e giuridica, Università di Sassari