FAR USCIRE I MINORI PIÙ VELOCEMENTE DAL CARCERE, MA ANCHE DAL PROCEDIMENTO PENALE

21 Marzo 2026 :

Al congresso che si è svolto a Milano nel teatro del carcere Cesare Beccaria sono intervenuti anche un direttore di istituto penale per i minorenni e un detenuto che è stato sia nelle carceri minorili sia in quelle per adulti. Il direttore e il detenuto sono oggi uniti da Nessuno tocchi Caino a cui sono iscritti: uno è alla ricerca di qualcosa di meglio del carcere, l’altro in carcere è diventato un uomo migliore.

Nicola Petruzzelli su l’Unità del 21 marzo 2026

Dopo quarant’anni di navigazione tra i tribunali e le carceri, per adulti e per i minorenni, posso dire di avere scoperto una vocazione diversa. Dirigo l’Istituto Penale per i Minorenni “Nicola Fornelli” di Bari. Da notare che gli istituti di pena minorili, un tempo, erano intitolati a giuristi o pedagogisti: per esempio, “Cesare Beccaria”, filosofo del diritto quello di Milano e “Nicola Fornelli”, pedagogista, quello di Bari. Intitolare le carceri minorili a giuristi e a pedagogisti nell’epoca della Prima Repubblica, era un segno di civiltà. Significava riconoscere nei detenuti, prima di tutto, persone titolari di diritti.
La nostra Costituzione repubblicana, d’altronde, riconosce e tutela la persona e pone il rispetto della sua dignità come limite invalicabile. Tutti ricordano che l’articolo 27, nella seconda parte del comma 3, sancisce che “Le pene … devono tendere alla rieducazione del condannato”. Ma spesso dimenticano la prima parte del comma 3, scritta da Aldo Moro, che recita: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”. Ebbene, questa parte del comma 3 basterebbe da sola. È il cuore del pensiero costituzionale: l’intangibilità e l’inviolabilità della persona. La seconda parte del comma è teleologica, indica uno scopo, ma già la prima definisce il limite che il diritto penale non può mai superare.
Se è vero che “poena”, in latino, significa “sofferenza”, l’unica sofferenza legittima che lo Stato può infliggere alle persone detenute è la privazione della libertà, non quella della dignità umana. I Costituenti erano più avanti di noi. Noi, restiamo legati a una visione carcerocentrica della pena. Per la maggior parte di noi, pena è sinonimo di carcere. E così, ancor oggi, capita di ascoltare frasi come: “Bisogna buttare la chiave; a questi gli danno pure la televisione, il pranzo, la cena e possono comprare anche la birra il vino e le sigarette”. Ma niente di tutto questo è scritto nei Codici, neppure nel Codice Penale varato in epoca fascista e tuttora vigente, che individuava solo pene detentive e pene pecuniarie, intese come privazione della libertà o come sacrificio patrimoniale. Fortunatamente, noi, repubblicani, ci siamo evoluti: abbiamo introdotto pene alternative e pene sostitutive, forme diverse di espiazione della pena. E oggi, finalmente, compar e nel nostro ordinamento un altro concetto rivoluzionario: la giustizia riparativa e, ancor prima, la mediazione penale. Era ora di superare il paradigma puramente retributivo della pena, anacronistico rispetto allo spirito dell’articolo 27 della Costituzione.
Nel circuito penitenziario minorile la detenzione è diventata residuale: pur aumentati negli ultimi due anni, in Italia, oggi, i minori ristretti sono appena 600/650 su una popolazione di 63 milioni di abitanti. Vuol dire che abbiamo realizzato il principio della residualità della detenzione minorile. E il mio compito di dirigente penitenziario minorile, insieme a tutti gli altri membri dell’equipe di osservazione e trattamento, è di costruire per ciascun ragazzo un progetto educativo individualizzato, per accelerare il più possibile la sua fuoriuscita, non solo dal circuito penitenziario, ma anche, laddove possibile, dal procedimento penale. Non lo facciamo per buonismo, ma per fedeltà ai dettami della Costituzione.
Mi preme dire, poi, che le vittime dei reati sono parte integrante del nostro lavoro. Analizzare il reato significa anche considerare il danno arrecato alle vittime, significa
comprendere le conseguenze dei reati commessi: innanzitutto sul responsabile, poi sulla sua famiglia e infine sulla vittima e sulla comunità. Non dobbiamo mai confondere la giustizia con la vendetta, dobbiamo tenere presente che la responsabilità penale è personale e che riconoscere le proprie responsabilità è il punto di partenza, non di arrivo, di un percorso di emenda e di revisione critica dei vissuti. A partire da lì, si deve costruire una prospettiva di restituzione e di reintegrazione sociale, lavorando tutti insieme con gli autori di reato, magistrati, difensori, famiglie e società civile. Alla fine del percorso, i ragazzi, dal carcere, li rimandiamo a casa: li restituiamo alle famiglie che li hanno spesso trascurati, agli amici che li hanno corrotti, alla comunità locale che li ha, prima, dimenticati e, poi, emarginati e stigmatizzati.
Come sappiamo, la pena dell’ergastolo è stata dichiarata inapplicabile ai minorenni dalla Corte Costituzionale. Riflettiamo su questa pronuncia della Corte, non aspettiamo di passare dall’altra parte della barricata per comprendere davvero quanto rispetto umano dobbiamo alle persone private della libertà. Non è retorica, è l’applicazione fedele delle norme e dei precetti della Costituzione della Repubblica Italiana.

 

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