02 Dicembre 2019 :
La Corte Africana per i Diritti Umani e dei Popoli ha ordinato al governo della Tanzania di rimuovere dai suoi codici la condanna a morte obbligatoria inflitta a persone riconosciute colpevoli di omicidio, ha riportato il Daily News il 29 novembre 2019. Composto da dieci giudici, guidati dal presidente Sylvain Oré, la Corte ha ordinato alla Tanzania di adottare entro un anno le misure necessarie per abrogare la disposizione della sezione 197 del codice penale, che prevede questo tipo di pena capitale. "Questo tribunale ordina allo Stato esaminato di adottare le misure necessarie entro un anno dalla data di notifica della presente sentenza per rimuovere la natura obbligatoria dell'imposizione della condanna a morte in quanto elimina il potere discrezionale del giudice", hanno dichiarato.
I giudici hanno riscontrato che la Sezione 197 del codice penale non prevede che la persona condannata fornisca prove attenuanti per cui il tribunale non ha altra scelta che imporre la condanna a morte. Nella loro sentenza storica, i giudici hanno anche ordinato al governo tanzaniano di pubblicare sui siti Web della Magistratura e del Ministero della Giustizia e degli Affari costituzionali la sentenza in questione e che tale sentenza debba rimanere accessibile almeno per un anno dalla data di notifica della sua esistenza.
La Corte nella chiusura della 55a Sessione Ordinaria, durata quattro settimane, ha inoltre ordinato al governo tanzaniano di fornire in tre mesi un rapporto sull'esecuzione della sentenza e sullo stato dell'attuazione. Hanno osservato che l'imposizione obbligatoria della condanna a morte prevista dalla legge costituisce una violazione arbitraria del diritto alla vita, pertanto la Corte ha ritenuto che la Tanzania abbia violato l'articolo 4 della Carta Africana sui Diritti umani e dei Popoli.
I giudici hanno sottolineato che l'impiccagione di una persona è una di quelle misure che sono intrinsecamente degradanti, poiché il metodo di attuazione di tale sentenza è l'indegnità, la tortura e la disumanità.