06 Luglio 2022 :
La pena di morte è stata portata in Corea del Sud davanti alla Corte Costituzionale per la prima volta in 12 anni.
È la terza volta che la Corte Costituzionale esamina la pena di morte, dopo una sentenza del 1996 che l’ha ritenuta costituzionale con un voto di 7-2 e un'altra del 2010 che ne ha ribadito la costituzionalità per 5-4.
La petizione costituzionale è stata presentata nel febbraio 2019 dalla sottocommissione per l'abolizione della pena capitale del Comitato per la Pace e la Giustizia della Conferenza episcopale di Corea (CDCK). Il firmatario è un imputato di nome Yun, per il quale i pubblici ministeri hanno chiesto la condanna a morte in un primo processo in cui è accusato di parricidio.
La Corte Costituzionale terrà un'udienza pubblica alle ore 14 del 14 luglio per discutere la pena di morte. In un passo insolito, la Corte ha annunciato l'intenzione di voler selezionare un professore di diritto ed economia come testimone al fine di considerare gli effetti socioeconomici della pena di morte come base per la sua decisione.
Il focus della revisione della Corte sarà sull'articolo 110-4 della Costituzione della Repubblica di Corea. Tale disposizione afferma: “I processi militari in base a una legge marziale straordinaria non possono essere appellati [. . .] salvo in caso di condanna a morte”.
Le precedenti udienze costituzionali nel 1996 e nel 2010 riguardavano disposizioni del codice penale, compreso l'articolo 250 che afferma: "Una persona che ne uccide un’altra è punita con la morte".
L'articolo 110-4 è l'unica parte della Costituzione che menziona specificamente la pena di morte. Chi sostiene la costituzionalità della pena cita questo articolo come prova che la Costituzione riconosce la pena di morte. Gli oppositori ribattono che è eccessivo considerare il mero riferimento alla pena di morte come base della sua
costituzionalità. All'epoca della petizione di costituzionalità del 1996, il giudice Kim Chin-woo condivise un'opinione di minoranza che riteneva incostituzionale la pena di morte, concludendo che la disposizione in questione “si limita a stabilire eccezioni al sistema dei processi unici senza appello, vista la gravità della violazione dei diritti fondamentali presentati da una condanna a morte”.