CON ROCCO TORNA LA FORCA, IL REGIME ZITTISCE GLI ABOLIZIONISTI

25 Settembre 2021 :

Pasquale Hamel su Il Riformista del 24 settembre 2021

La tacita moratoria da un lato e le pressioni sempre più forti del movimento abolizionista che richiamava la lezione del Beccaria apparecchiavano un esito quasi naturale. E la svolta avvenne il primo gennaio 1890, quando il guardasigilli Giuseppe Zanardelli, promotore della nuova codificazione penale, riuscì a fare approvare, e con voto unanime della Camera dei deputati, l’abolizione di questo istituto arcaico per i reati comuni commessi da civili sul territorio metropolitano. La pena di morte restava, tuttavia, in vigore nei codici militari e coloniali e se ne sarebbe fatto largo uso nel corso del primo conflitto mondiale.
Tornando al codice Zanardelli c’è da ricordare come esso fosse stato salutato come prodotto addirittura rivoluzionario e additato a esempio di illuminata civiltà giuridica. D’altra parte, era evidente che, con l’adozione del nuovo codice, la legislazione italiana in materia si collocasse all’avanguardia rispetto ad altri ordinamenti considerati più avanzati, Francia e Inghilterra compresi, che al contrario mantenevano la sanzione capitale nei loro codici. A favorire la scelta abolizionista contribuì un clima generale sostanzialmente favorevole, tanto è vero che, come sottolinea ancora Tessitore, nonostante negli oltre trent’anni da quella decisione si fossero verificati delitti di una certa gravità e tali da scuotere l’opinione pubblica – come, ad esempio, il regicidio perpetrato dall’anarchico Gaetano Bresci – a nessuno passò per la mente l’idea che fosse necessario tornare indietro neppure a seguito dell’avvento dello stesso fascismo.
Furono infatti i falliti attentati a Benito Mussolini – a cominciare da quelli di cui furono autori il giovane Anteo Zamboni e l’inglese Violet Gibson – che riportarono all’ordine del giorno dell’agenda politica il tema della reintroduzione nel nostro ordinamento della pena di morte. Infatti, dopo alcune perplessità – dalle quali lo stesso Duce non fu immune – il governo decise di reintrodurre, nel contesto della famigerata e liberticida legge n° 2008 del 1926, Provvedimenti per la difesa dello Stato, e limitatamente ai soli reati politici, la pena capitale. Bisogna per correttezza aggiungere che, oltre al favore dell’opinione pubblica, a sostegno della decisione concorse il raffronto con la legislazione di altri stati europei. La sanzione capitale paradossalmente era infatti presente in gran parte degli ordinamenti più avanzati d’Europa.
Aperto quel solco fu, poi, facile la sua estensione anche ai reati comuni. La nuova codificazione penale d’impronta autoritaria – il codice Rocco del 1930 – ripristinò dopo 40 anni la pena di morte anche per i reati comuni. Contro la decisione non si levarono molte voci e alquanto isolata fu quella del professor Alfredo De Marsico. L’illustre giurista rilevò, infatti, come l’opinione pubblica si fosse assuefatta “alla violenza legalizzata e all’omicidio di Stato” e questo anche per le migliaia di condanne a morte che erano state comminate, diciamo noi con grande leggerezza, dai tribunali militari nel corso della prima guerra mondiale, fatti che avevano portato a una vera e propria “svalutazione del valore della vita”.
Eppure, nonostante il clima favorevole, l’idea del ripristino della sanzione capitale non fu del tutto indolore al punto da indurre lo stesso ministro proponente, il guardasigilli Alfredo Rocco, a conclusione del suo intervento in Senato, quasi volesse cercare una giustificazione per una scelta che lui stesso forse considerava poco coerente con quel senso di civiltà che avrebbe dovuto informare l’apparato punitivo dello Stato, ad affermare che “se la pena capitale può avere come effetto di risparmiare molte vite di persone che sarebbero state vittime di quanti in sua assenza sarebbero stati indotti ad attentarvi, non dev’essere dubbia la scelta. E sarà opera buona l’applicazione della pena capitale, per quanto sia, anche questa cosa, ripugnante e dolorosa.” In poche parole, la scelta operata veniva legittimata dall’interesse alla difesa della sicurezza dei singoli cittadini e la pena di morte veniva considerata un opportuno deterrente nei confronti di chi aveva intenzione di attentare a tale sicurezza.
Per quanto riguarda gli effetti della reintroduzione della pena capitale per il decennio 1930-1940 si contarono ben 118 condanne ma ne furono eseguite meno della metà, per essere precisi ci furono solo 61 esecuzioni. La conseguenza di quella scelta si rifletté sul dibattito abolizionista che dal regime venne violentemente tacitato tanto che per parlare nuovamente di abolizione si sarebbe dovuto aspettare la caduta del fascismo.

Fine seconda puntata (continua)

 

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