ITALIA - Intervista a Gemma Varona sulla Giustizia Riparativa

Professor Gemma Varona

06 Novembre 2024 :

11 ottobre 2024 - A due anni dalla promulgazione della legge sulla giustizia riparativa, la cosiddetta Legge Cartabia o Riforma Cartabia, Nessuno Tocchi Caino pubblica 2 interviste a esperte del settore, Patrizia Patrizi e Gemma Varona. In alcuni passaggi in cui la terminologia può essere molto specifica, sono state aggiunte note a piè di pagina, ma nel complesso la condizione attuale della giustizia riparativa in Italia e non solo è delineata in modo meticoloso.

 Gemma Varona, professoressa universitaria ordinaria, ha coordinato a lungo progetti di giustizia riparativa nei Paesi Baschi, i più importanti e difficili della Spagna perché legati anche a un periodo di guerra civile/lotta armata che, sotto il nome di “conflitto basco”, è durato 43 anni, dal 1968 al 2011. È stato un periodo molto difficile, con più di 800 morti[1] per mano dei “terroristi” e almeno 60 nella “guerra sporca” condotta dallo Stato spagnolo contro gli indipendentisti.
Abbiamo ascoltato in diverse occasioni la professoressa Varona raccontare il grande lavoro che da tempo viene svolto all'interno della comunità basca per “medicare le ferite”.

In Italia, la riforma Cartabia ha recentemente introdotto la giustizia riparativa, che sta muovendo i primi passi. La legge, in teoria, stabilirebbe (articolo 54) che ai percorsi di mediazione riparativa possono accedere tutti, indipendentemente dal reato contestato e dal grado di giudizio. Considerando che la Spagna ha importanti punti in comune con l'Italia (numero di abitanti, tradizione cattolica e un passato di lotte armate), abbiamo chiesto alla professoressa Varona di raccontarci com'è la situazione riparativa nella sua regione.

C'è un elemento interessante, un ottimo punto di confronto: La Spagna, a differenza dell'Italia, non ha una legge sulla giustizia riparativa, ma ha una legislazione che cerca di applicare i principi contenuti nella Direttiva dell'Unione Europea del 2012 sui diritti delle vittime di reato[2][3].
Solo la Navarra, un'area confinante con i territori baschi a nord, al confine con la Francia, ha una legge che fa riferimento alla giustizia riparativa, ma è una legge che non può modificare il diritto penale, ma può stabilire politiche trasversali per sviluppare la RJ a diversi livelli. Le altre regioni non ce l'hanno, fanno tutte riferimento alla legislazione spagnola “centrale” che applica la direttiva europea sulle vittime, e per quanto la legislazione sulle vittime sia in fase di riforma, e noi esperti di giustizia riparativa siamo stati chiamati, rimarrà una legge dedicata alle “vittime”, non alla “giustizia riparativa”.
Inoltre, la questione nelle regioni basche è molto controversa; non tutti credono che la stagione della lotta armata meriti una “mediazione” e che noi “riparatori” possiamo effettivamente operare nel quadro della “legge sulle vittime”.

Se capiamo bene, alcuni ritengono che se c'è solo una legge sulle vittime, allora dobbiamo occuparci solo di loro, senza coinvolgere altre parti, soprattutto senza coinvolgere quelli che in spagnolo si chiamano “victimari”, cioè “coloro che hanno causato le vittime”, più brevemente gli “offender” o, sbrigativamente, i “rei”. Questo è un po' il problema che la Giustizia riparativa affronta in tutto il mondo, ma è una lettura strumentale. Chiunque abbia studiato l'argomento sa che la base teorica della Giustizia Riparativa è incentrata proprio sulla restituzione di un ruolo alle vittime, che vorrebbe riconsiderare il processo penale prestando maggiore attenzione alle vittime, che nei processi in corso sono state quasi completamente private del loro ruolo dall'accusa, che dovrebbe “rappresentarle” ma che in realtà le ha praticamente “sostituite”.
Il problema è noto, abbiamo anche in Italia chi, parlando di autori di reato, dice “non c'è niente da discutere, basta buttare via la chiave (della cella)”.

È vero, e infatti non c'è alcun conflitto tra i principi teorici della giustizia riparativa e la nostra legislazione sulle vittime. La differenza, che a noi spagnoli sta molto a cuore, è che a noi che lavoriamo in questo campo non vengono poste condizioni e ci viene data maggiore autonomia dallo Stato. Siamo chiamati ad aiutare le vittime, non ad aiutare lo Stato nella gestione dei processi penali, come accade ad esempio in Italia, ma anche in altri Paesi.

L'obiettivo è lo stesso, lavorare per ridurre il “sentimento negativo” tra la vittima di un reato, o di un misfatto, e la persona o le persone che lo hanno commesso. Come spiegano tutte le teorie riparative, se questo “sentimento negativo/ rancore” viene ridotto, ne beneficia l'intera comunità e anche lo Stato che rappresenta amministrativamente quella comunità.
Sembra che finché voi “mediatori” in Spagna sarete chiamati a intervenire “per conto delle vittime”, il vostro lavoro sarà più autonomo e i risultati per l'intera comunità saranno probabilmente migliori.

L'obiettivo della giustizia riparativa (ripristinare le relazioni in modo pacifico e giusto) coinvolge necessariamente la comunità, soprattutto nei casi di violenza politica. C'è una differenza tra essere chiamati dallo Stato a fare pratiche riparative o essere chiamati dalla comunità... C'è un danno non solo per le vittime come individui, ma per la comunità... gli atti generati da motivazioni politiche, ideologiche, sono diversi... sono stati generati, si potrebbe dire, non dagli impulsi di un individuo, ma da una parte della comunità, ed è con la comunità, con le comunità, che si deve instaurare un nuovo dialogo...

Risultati graduali, anche se molto graduali. Da questo punto di vista, è perfettamente comprensibile che la legge italiana stenti a decollare. Una legge più chiara, che sottolineasse anche l'impegno dello Stato per la riconciliazione delle comunità che hanno vissuto un conflitto molto forte, come nella regione basca, non sarebbe stata d'aiuto?

Ora c'è una grande controversia in Spagna. Dobbiamo regolamentare o no? Dobbiamo avere una legislazione concreta sulla giustizia riparativa o no?
La mia posizione è che forse non dovremmo. I procuratori e i giudici vorrebbero farlo. Vorrebbero avere linee guida uniformi. Dicono che si sentirebbero più sicuri, più protetti quando deviano i casi dal normale percorso giudiziario a quello alternativo “riparativo”, quando inviano i casi alla giustizia riparativa. I facilitatori (noi in Spagna abbiamo mantenuto il termine internazionale di Facilitatore, mentre voi in Italia avete adottato quello di Mediatore) e altre persone, tra cui i ricercatori, sono dell'opinione che forse se facciamo così, la mente è più legalista. Probabilmente la nuova legge regolerà cosa si può inviare e cosa no.
Vorranno avere un elenco e ci sarà un elenco di cose escluse. Quindi forse è meglio o forse è più vincolante, come dire che devi fare questo, questo e questo.
Il rischio, quando si inseriscono regole formali in un argomento così delicato e controverso, è che si finisca per togliere la creatività, l'adattamento, la flessibilità e la quasi “artigianalità” della giustizia riparativa. C'è questo dibattito e finora, è vero, non abbiamo una legislazione specifica sulla giustizia riparativa, né per i minori né per gli adulti.

È noto che avete delle limitazioni per quanto riguarda la violenza di genere. Questa limitazione nella Legge Cartabia non c'è.

In Spagna abbiamo un divieto che si riferisce alla mediazione o alla conciliazione, ma non menziona la giustizia riparativa.
Infatti, è vietato condurre una mediazione per la violenza nelle relazioni solo quando l'aggressore è un uomo e la vittima è una donna. Questo è l'unico divieto esplicito, per tutti gli altri casi la mediazione può essere trascurata o non presa sul serio, ma non è vietata. È vietata per i casi di violenza da partner intimo, partner o ex partner, ma solo quando l'aggressore è un uomo e la vittima è una donna. E solo quando l'uomo è un adulto. Quindi se si tratta di un uomo “minorenne”, si può fare senza problemi. Paradossalmente. Ma ancora una volta, il divieto non menziona le pratiche di giustizia riparativa.
E poi c'è un nuovo Sexual Freedom Act del 2022[4], quindi di due anni fa. Anche questa vieta la mediazione e la conciliazione, per qualsiasi tipo di violenza sessuale, così dicono, ma non la giustizia riparativa.
Ovviamente, una legge che “vieta la mediazione” non è una legge che fa riferimento ai principi della giustizia riparativa, ma è vero anche il contrario: noi che lavoriamo seguendo le teorie riparative non ci sentiamo vincolati da una legge che chiaramente non parla di noi. Non siamo convocati per un processo sulla violenza di genere? Va bene. Ma possiamo continuare a lavorare sui colpevoli, magari dopo la condanna. Almeno credo. Ora, poiché questa legge di “divieto” dovrebbe applicarsi a tanti casi, alla fine non viene realmente applicata. Anche perché, di nuovo, il divieto riguarda la mediazione e la conciliazione, non la giustizia riparativa, che è filosoficamente un'altra cosa. Sì, è scritto anche nella legge europea: non si possono imporre mediazione e conciliazione, quindi non imporremo la mediazione a nessuno.
Ma il punto è che la giustizia riparativa, come tutti sanno, è tale solo se è una libera scelta di tutti i partecipanti, non può mai essere imposta. Pertanto, quando parliamo di riconciliazione e mediazione forzate o al contrario, ma è la stessa cosa, proibite, è chiaro che non stiamo parlando di giustizia riparativa. Sì, sarebbe un ossimoro.

Se capiamo bene, in Spagna c'è una nuova legge del 2022 sulla libertà sessuale, che si occupa anche di reati in questo ambito, e che usa termini che sarebbero propri della giustizia riparativa, ma declinati in modo tale da essere in realtà antinomici al principio cardine della giustizia riparativa, l'assoluta volontarietà. Imporre qualcosa per cui non c'è volontarietà, o viceversa vietare qualcosa per cui ci sarebbe volontarietà, non è giustizia riparativa.

Sì. E devo dire che i principi della giustizia riparativa, riconosciuti e accettati a livello internazionale, hanno trovato un'applicazione inaspettata nelle carceri. Il lavoro nelle carceri è arrivato piuttosto tardi, ma ora sta davvero avanzando, ci sono molte persone che lavorano, molti volontari, e c'è anche del denaro pubblico, e ora molte persone partecipano al programma di giustizia riparativa nelle carceri.
Perché sta accadendo? Beh, la prima cosa è che se una persona è in carcere, significa che c'è stata una sentenza del tribunale, il che significa che c'è un punto di partenza chiaro sia per il reo che per noi facilitatori. Si può discutere, ovviamente, della verità giudiziaria, si deve lavorare, si deve interpretare e si fanno esperienze, ma si ha già qualcosa in termini di sentenza del tribunale, quindi non ci si deve preoccupare più di tanto della presunzione di innocenza. Se ci si avvicina a una persona prima del processo, tutta la sua attenzione sarà rivolta a dichiarare l'innocenza, o almeno a fornire una versione dei fatti che possa aiutare il futuro processo. Se si interviene solo dopo la sentenza, i rapporti sono più chiari, la stessa persona tenderà ancora a insistere sugli “errori” del giudice, o di chi ha condotto le indagini, ma è un approccio meno granitico, più gestibile. E poi non c'è la questione del tempo.
In tribunale, i facilitatori hanno solo due o tre mesi per preparare l'incontro. In questi casi, due o tre mesi non sono poi così tanti. In realtà, si tratta di pochissimo tempo.
In carcere, invece, non c'è fretta. Con calma, si può davvero fare giustizia riparativa. Penso che questi siano i due fattori che stanno contribuendo a un grande utilizzo della giustizia riparativa, che è inaspettato, come ho detto, perché la giustizia riparativa, per molti giudici e pubblici ministeri, era una sorta di patteggiamento, un modo per sbarazzarsi facilmente dei casi, risparmiando denaro.

È opinione diffusa che in Spagna, anche in assenza di una legge specifica, stiate facendo un buon lavoro...

Sì, in effetti stiamo facendo un buon lavoro, non tanto nella fase preprocessuale, quanto in quella postprocessuale. C'è uno spostamento di ruoli... La giustizia riparativa “classica” darebbe priorità alla “riconciliazione” tra vittima e reo; noi mettiamo in stand-by quel momento e iniziamo a riconciliare il reo con la comunità che lo ha condannato. Lui, il reo, anche se insistiamo a spiegargli che siamo assolutamente imparziali e che non rappresentiamo in alcun modo lo Stato, e nemmeno la vittima, non afferra bene questo concetto e ci considera più o meno esplicitamente “rappresentanti della comunità.” Quindi accetta la mediazione con noi....

Naturalmente, questo è un grave errore di prospettiva secondo gli standard riparativi, ma immagino che si inizi il dialogo comunque, confidando che le cose diventino chiare nei passi successivi...

Sì, riconosciamo che si tratta ancora di un primo passo e cerchiamo di non andare troppo per il sottile in tale fase. Dopo il lavoro che facciamo con l'autore del reato, solo dopo, solo dopo qualche tempo, può maturare la possibilità che egli incontri la vittima.
Prima del processo, soprattutto se i fatti sono gravi, non solo è difficile che la vittima sia disposta a incontrare l'autore del reato, ma se l'incontro avvenisse, sarebbe comunque controproducente, perché l'autore del reato non si comporterebbe bene, penserebbe soprattutto a “difendersi” e non presterebbe adeguata attenzione ai bisogni emotivi della vittima.

Voi Facilitatori dovreste essere tutti bravi psicologi per evitare questo, la cosiddetta “vittimizzazione secondaria”, cioè che la vittima si senta vittimizzata una seconda volta perché nel processo le sue richieste non vengono ascoltate e il suo punto di vista viene ignorato, aumentando la frustrazione invece di alleviarla.

Non è facile. In queste procedure riparative c'è sia la mano del giurista che quella dello psicologo. Sono approcci diversi che devono imparare a lavorare insieme. Ci vuole la mano dello psicologo, certo, ma anche quella del giurista, dell'assistente sociale, del filosofo, insomma di molti, di coloro che sono stati coinvolti nella giustizia riparativa, in qualsiasi tipo di ruolo. Si tratta di una questione: chi sono le parti interessate, chi influenza realmente la stesura della legislazione? Questo è molto interessante, perché a seconda del tipo di legislazione, diversi professionisti hanno un ruolo più o meno importante. La mia sensazione è che quando queste idee di avere una legislazione specifica sulla giustizia riparativa provengono da avvocati, sempre.

Vorremmo chiederle del suo lavoro con le comunità, perché lei ha lavorato di più sulle comunità e forse nei Paesi Baschi è più facile capire cosa sia una comunità.
Perché forse qui in Italia abbiamo la tendenza a dividerci per schieramenti politici, ma non è la stessa cosa, non è lo stesso tipo di comunità.

Nella giustizia riparativa bisogna concentrarsi sul processo, sulla conversazione. Ma in ogni caso, è molto importante considerare che come si può rappresentare la comunità con due sole persone? Perché il facilitatore non è davvero.... Ci sono diversi tipi di facilitazione, ma il facilitatore non rappresenta necessariamente la comunità. Non dovrebbe, credo. Non lo so.
Le comunità, a causa della politica, non hanno molti soldi per queste iniziative comunitarie, ma per me sono un ottimo esempio di ciò che dovrebbe essere la giustizia riparativa. Perché nascono, e lo facciamo spesso con la violenza politica nei Paesi Baschi, per affrontare il passato, per cose che forse il sistema giudiziario penale ha affrontato, e forse non ha affrontato, perché sono prescritte, perché non conosciamo il colpevole, o altro. Ma c'è un bisogno nella società, c'è un bisogno nella comunità di parlarsi.
A volte è un bisogno dei nipoti, a volte è un bisogno degli anziani, di solito è un bisogno dei bambini, che vivono nelle piccole città dei Paesi Baschi, e c'è un bisogno di parlare. Perché la giustizia riparativa dovrebbe rispondere ai bisogni delle vittime e dei colpevoli, ai bisogni della comunità.
Quando, per esempio, ci sono programmi di giustizia riparativa nelle carceri, ci sono persone che dicono “ora dovete incontrare una vittima”, e voi cercate la vittima, come a dire, avete bisogno di una vittima perché c'è qualcuno che vuole fare giustizia riparativa, quindi iniziate a cercare la vittima, e forse la vittima non è interessata, o non si trova, o non c'è più, ma è comunque necessario averla, perché se si ha questa concettualizzazione di un trattamento, o di una riabilitazione, allora ovviamente si ha bisogno dell'altra persona, ma poi c'è il rischio di oggettivazione, di strumentalizzazione. Nei programmi basati sulla comunità, invece, questo è più difficile, perché ci sono bisogni nella società che sono sotto il controllo delle organizzazioni basate sulla comunità, e sono loro che organizzano questo, perché c'è un bisogno che è stato espresso. Queste non sono iniziative che possono venire da un procuratore, da un giudice o da un pubblico ministero.
Le persone in carcere possono non sapere cosa sia la giustizia riparativa, ma dicono: “Vorrei parlare”. Questo è il punto, è come, non so, se guardate il film-documentario del 2018 sulle violenze sessuali, The Meeting[5], ve lo consiglio davvero, c'era un punto in cui la giovane donna irlandese, dieci anni dopo l'aggressione, diceva: “Voglio parlare, voglio parlare”. Mentre il sistema giudiziario penale si basa sulla separazione delle parti coinvolte, la giovane donna, dopo dieci anni di sofferenza, depressione e ansia, sentiva che avrebbe potuto trovare pace solo se avesse potuto affrontare il suo “mostro” e conoscerlo come persona.
Così questa donna è venuta a conoscenza della giustizia riparativa e ha detto: “Forse questo è ciò di cui avevo bisogno, non lo so. In realtà, il mio bisogno era di parlare. Volevo parlare con la comunità che mi ha fatto del male, quella che chiamiamo vittimizzazione secondaria, e forse volevo anche parlare con l'uomo che mi ha violentato, se è il caso.
E alcune persone vogliono farlo. E si chiedono, ci chiedono: “Perché non posso parlare?”.
È molto interessante per me, perché è esattamente così che dovrebbe essere la giustizia riparativa: le persone hanno questo bisogno. Un bisogno che viene spesso trascurato, quasi sempre direi… qui interviene il lavoro riparativo che noi, in questo senso “servizio pubblico”, facciamo nelle carceri, perché infine siamo un servizio pubblico, almeno lo siamo nel senso che siamo basati sulla comunità… ma è un servizio che va anche sostenuto, per garantire un accesso equo, perché ovviamente il problema delle organizzazioni di volontariato basate sulla comunità è che non raggiungono tutti. Dipende molto da come si sa che c'è questo servizio o questa possibilità di accesso. Quindi c'è la questione della parità di accesso alla giustizia riparativa. Poiché so di avere le prove che questo approccio aiuta le persone e le comunità, devo fare del mio meglio come politico, come legislatore, se questo è il caso, per garantire che ci sia un accesso equo e per assicurare che ci sia un numero significativo di persone negli Stati che sono in grado di farlo.
Ma la giustizia riparativa non è, ovviamente, la soluzione per tutto. Non è la soluzione per tutti i problemi della società o per tutti i problemi che una persona potrebbe avere.
È una parte della soluzione. È un passo verso un orizzonte. Ed è anche un investimento nella pace.

E se la pace sembra una parola troppo impegnativa, è almeno un investimento nella riduzione della troppa aggressività che permea tutti gli ambiti delle nostre comunità... Grazie professoressa!

(A cura di Arianna Fioravanti)

[1] Rául López Romo (Informe Foronda: los efectos del terrorismo en la sociedad vasca), https://it.scribd.com/doc/258917231/Informe-Foronda, ma anche Wikipedia “Basque Conflict ” https://it.wikipedia.org/wiki/Conflitto_basco
[2] Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che stabilisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.
[3] La Spagna è composta da regioni alle quali è concesso un certo grado di autonomia anche in materia di giustizia, ma non si tratta di un'autonomia completa. Nel campo della giustizia penale, ad esempio, le regioni non possono contraddire il diritto nazionale, ma solo integrarlo negli aspetti di particolare interesse e specificità della regione. Nota del traduttore.
[4] Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual
[5] https://cineuropa.org/it/interview/349446/

 

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