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La Costituzione della Repubblica Federale del Brasile,...

La Costituzione della Repubblica Federale del Brasile, all'art

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La Costituzione della Repubblica Federale del Brasile, all’art. 5, XLVII, afferma: “La pena di morte non è applicabile se non in caso di guerra, come definito dall’art. 84, XIX”. L’art. 5 è compreso sotto il titolo II “Diritti Fondamentali e Garanzie”.
Il Brasile è un paese abolizionista per crimini ordinari dal 1979. L’aveva abolita una prima volta nel 1882, ma era stata reintrodotta nel 1969 per reati politici e per i soli dieci anni successivi quando però non è stata mai applicata.
L’ultima esecuzione risale al 1855. La Corte Suprema è il solo organo giudiziario competente per le estradizioni, che vengono rifiutate quando l’imputato rischia la pena di morte o una pena più severa di quella che, per lo stesso reato, riceverebbe in Brasile.
Quando l’Indonesia, il 18 gennaio 2015, ha giustiziato sei persone, tra cui un brasiliano di 53 anni, Marco Archer Cardoso Moreira, la Presidente del Brasile ha duramente protestato contro le esecuzioni. Il Brasile ha richiamato il suo ambasciatore a Jakarta per consultazioni e ha detto che le esecuzioni avrebbero pregiudicato le relazioni bilaterali. “L’uso della pena di morte, che il mondo sempre più condanna, mina gravemente le relazioni tra i nostri Paesi”, ha detto la Presidente Dilma Roussef in un comunicato.

Il 29 settembre 2017, il Brasile ha votato a favore della risoluzione sulla pena di morte (L6/17) alla 36° sessione del Consiglio diritti umani.
Il 17 dicembre 2018, il Brasile ha nuovamente cosponsorizzato e votato in favore della risoluzione per una moratoria delle esecuzioni capitali all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.