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NUOVA ZELANDA

La pena di morte è stata abolita nel 1961 per i reati ordinari

La pena di morte è stata abolita nel 1961 per i reati ordinari

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La pena di morte è stata abolita nel 1961 per i reati ordinari e, completamente abolita nel 1989, è stata sostituita dall’ergastolo.
L’ultima esecuzione risale al 1957.
La Legge sull’Abolizione della Pena di Morte consente di rifiutare l’estradizione verso quei paesi che applicano la pena capitale. La norma deve essere letta congiuntamente all’art. 5/a della Legge sull’Estradizione del 1965: “Il Ministro della Giustizia può rifiutare l’estradizione se ritiene che l’estradando sia stato condannato a morte, o rischi di esserlo”. Anche una legge del 1881 (Fugitive Offenders Act) consente di negare l’estradizione, anche nel caso sia chiesta da un paese del Commonwealth.
La Nuova Zelanda ha cosponsorizzato la risoluzione per l’abolizione della pena di morte approvata dalla Commissione Onu per i Diritti Umani il 21 aprile 2004.
Secondo un sondaggio condotto dalla One News Colmar Brunton su 1000 elettori nel luglio del 2004, il 28% degli intervistati è a favore della pena di morte, il 67% è contrario e il 5% non sa. Il Ministro della Giustizia Phil Goff ha detto che il sistema giudiziario non può garantire sempre che il condannato sia colpevole. “Togliere la vita a un innocente è la cosa peggiore che uno Stato possa fare ai suoi cittadini.”