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NUOVA ZELANDA

La pena di morte è stata abolita nel 1961 per i reati...

La pena di morte è stata abolita nel 1961 per i reati ordinari e, completamente abolita nel 1989, è stata sostituita dall'ergastolo

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La pena di morte è stata abolita nel 1961 per i reati ordinari e, completamente abolita nel 1989, è stata sostituita dall'ergastolo. L'ultima esecuzione risale al 1957.
La Legge sull'Abolizione della Pena di Morte consente di rifiutare l'estradizione verso quei paesi che applicano la pena di morte. La norma deve essere letta congiuntamente all'articolo 5/a della Legge sull'Estradizione del 1965: "... Il Ministro della Giustizia può rifiutare l'estradizione se ritiene che l'estradando sia stato condannato a morte, o rischi di esserlo". Anche una legge del 1881 (Fugitive Offenders Act) consente di negare l'estradizione, anche nel caso sia chiesta da un paese del Commonwealth.
La Nuova Zelanda ha sottoscritto la Convenzione ONU Contro la tortura, che stabilisce che non si può deportare o estradare una persona in un paese in cui potrebbe subire una violazione di diritti umani, come la tortura, una pena crudele e insolita o la pena di morte. L'accordo non è vincolante ma il paese ha dichiarato che non rimpatrierà chi rischia l'esecuzione.