La pena di morte è prevista per omicidio, rapina a...
La pena di morte è prevista per omicidio, rapina a mano armata...
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La pena di morte è prevista per omicidio, rapina a mano armata, stupro, blasfemia, apostasia, cospirazione contro il Governo, adulterio, prostituzione, omosessualità, reati legati alla droga.
La legge iraniana prevede la pena di morte per il possesso di più di 30 grammi di eroina o di 5 chili di oppio. Secondo le stesse autorità, che però non forniscono statistiche ufficiali, molte esecuzioni in Iran sono relative a reati di droga, ma è opinione di osservatori sui diritti umani che molti di quelli giustiziati per reati comuni, in particolare per droga, possano essere in realtà oppositori politici.
La legge islamica (art. 179 della Legge sulle Punizioni Islamiche) vieta l’uso di bevande alcoliche che è punito con la fustigazione e anche con la pena di morte per chi viola questa disposizione per tre volte.
Non c’è solo la pena di morte, secondo i dettami della Sharia iraniana, ci sono anche le frustate per chi ha rapporti sessuali prima del matrimonio, le fustigazioni per chi consuma alcool, il taglio delle mani e dei piedi per i ladruncoli. Non si tratta di casi isolati e avvengono in aperto contrasto con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici a cui l’Iran ha aderito e che queste pratiche vieta.
In base al Codice Penale in vigore, le femmine di età superiore a nove anni e i maschi con più di quindici anni sono considerati adulti e, quindi, possono essere condannati a morte, anche se le esecuzioni sono normalmente effettuate al compimento del diciottesimo anno d’età. Ciò viola apertamente due patti internazionali ratificati dall’Iran: il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e la Convenzione Onu sui Diritti del Fanciullo, i quali vietano l’esecuzione di persone che avevano meno di 18 anni all’epoca del reato.
Nel dicembre 2003, il parlamento iraniano ha approvato una legge che stabilisce tribunali speciali per giudicare i minorenni ed esclude l’esecuzione di persone che avevano meno di 18 anni al momento del fatto. La proposta, che dopo l’approvazione del parlamento attende quella dell’organo superiore di controllo legislativo, il Consiglio dei Guardiani, escluderebbe i minori anche dall'ergastolo e dalle frustate.
Secondo la legge islamica, i parenti della vittima di un delitto possono richiedere un compenso in denaro (detto “prezzo del sangue”), graziare l’autore del fatto o permettere che l’esecuzione della pena abbia luogo. Secondo la legge iraniana per effettuare l'esecuzione c'è bisogno della richiesta da parte dei genitori o dei figli della vittima e non della moglie. La legge iraniana stabilisce che il “prezzo del sangue” di una donna sia la metà di quello di un uomo. Inoltre, se uccide una donna, un uomo non potrà essere giustiziato, anche se condannato a morte, senza che la famiglia della donna abbia prima pagato a quella dell'assassino la metà del suo prezzo del sangue.
Il 27 dicembre 2003, dopo un verdetto favorevole emesso dal leader supremo Ayatollah Ali Khamenei, è entrata in vigore una legge del Parlamento varata a gennaio che garantisce alle minoranze non musulmane il diritto allo stesso “prezzo del sangue” dei musulmani, che attualmente corrisponde a 150 milioni di riyal (14.500 euro circa). Il prezzo del sangue per la vita di una donna continuerà però a essere la metà di quello per la vita di un uomo.
Le esecuzioni avvengono solitamente per impiccagione, ma anche tramite lapidazione.
Per l’impiccagione viene normalmente usata una gru o una pittaforma bassa al fine di provocare una morte lenta e dolorosa. Una corda sottile ma resistente oppure un cavo d’acciaio viene messa intorno al collo a mo’ di cappio fino a strozzare la gola provocando il dolore più atroce e rallentando il più possile la morte del condannato.
In caso di lapidazione, il condannato viene avvolto da capo a piedi in un sudario bianco e interrato (la donna fino alle ascelle, l’uomo fino alla vita); un carico di pietre viene portato sul luogo e funzionari incaricati o in alcuni casi semplici cittadini autorizzati dalle autorità, compiono l’esecuzione. L’art. 104 del Codice Penale stabilisce che “le pietre non devono essere così grandi da provocare la morte con uno o due colpi”, in modo che la morte sia lenta e dolorosa. Se il condannato riesce in qualche modo a sopravvivere, resterà imprigionato per almeno 15 anni, ma non verrà giustiziato.
Si tratta di una punizione che colpisce soprattutto le donne e che è criticata anche nell’Iran stesso. L’ex Presidente, l’ayatollah Akbar Hashemi Rafsanjani, la definì una pratica arretrata usata dai giudici nelle zone rurali. I difensori della lapidazione sostengono che le prove necessarie per dimostrare l’adulterio (4 testimoni maschi) rendono la lapidazione estremamente rara.
Il 27 maggio 2003, il Grande Ayatollah Naser Makarem Shirazi ha emesso un editto religioso che impone ai giudici di non ordinare esecuzioni mediante lapidazione. L’editto va nella direzione di una conclusione formale della controversa pratica. Sul finire del 2002, la magistratura aveva emesso un ordine provvisorio affinché i giudici sanzionassero l’adulterio con pene diverse dalla lapidazione, ma la misura per divenire legge definitiva avrebbe bisogno del voto da parte del Parlamento e poi dell’approvazione da parte degli organi di controllo legislativi: Consiglio dei Guardiani e Consiglio di Arbitrato. Non è chiaro quale sia la punizione alternativa.
Ogni anno, l’Iran figura regolarmente tra i primi paesi-boia del mondo. La Cina è di gran lunga il più giustiziere, ma in rapporto alla popolazione la pena di morte in Iran è praticata tanto quanto in Cina.
Nel 2007, l’Iran ha praticato almeno 355 esecuzioni, a fronte delle 215 del 2006 e delle 113 del 2005. Ma i dati reali potrebbero essere molto più alti: le autorità non forniscono statistiche ufficiali e i numeri riportati sono relativi alle sole notizie pubblicate dai giornali iraniani, che evidentemente non riportano tutte le esecuzioni. Nel 2008 si sono registrate almeno 346 esecuzioni e 402 sono quelle effettuate nel 2009.
Il 18 dicembre 2008 e il 21 dicembre 2010 l’Iran ha votato contro la risoluzione per una moratoria delle esecuzioni capitali all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
La legge iraniana prevede la pena di morte per il possesso di più di 30 grammi di eroina o di 5 chili di oppio. Secondo le stesse autorità, che però non forniscono statistiche ufficiali, molte esecuzioni in Iran sono relative a reati di droga, ma è opinione di osservatori sui diritti umani che molti di quelli giustiziati per reati comuni, in particolare per droga, possano essere in realtà oppositori politici.
La legge islamica (art. 179 della Legge sulle Punizioni Islamiche) vieta l’uso di bevande alcoliche che è punito con la fustigazione e anche con la pena di morte per chi viola questa disposizione per tre volte.
Non c’è solo la pena di morte, secondo i dettami della Sharia iraniana, ci sono anche le frustate per chi ha rapporti sessuali prima del matrimonio, le fustigazioni per chi consuma alcool, il taglio delle mani e dei piedi per i ladruncoli. Non si tratta di casi isolati e avvengono in aperto contrasto con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici a cui l’Iran ha aderito e che queste pratiche vieta.
In base al Codice Penale in vigore, le femmine di età superiore a nove anni e i maschi con più di quindici anni sono considerati adulti e, quindi, possono essere condannati a morte, anche se le esecuzioni sono normalmente effettuate al compimento del diciottesimo anno d’età. Ciò viola apertamente due patti internazionali ratificati dall’Iran: il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e la Convenzione Onu sui Diritti del Fanciullo, i quali vietano l’esecuzione di persone che avevano meno di 18 anni all’epoca del reato.
Nel dicembre 2003, il parlamento iraniano ha approvato una legge che stabilisce tribunali speciali per giudicare i minorenni ed esclude l’esecuzione di persone che avevano meno di 18 anni al momento del fatto. La proposta, che dopo l’approvazione del parlamento attende quella dell’organo superiore di controllo legislativo, il Consiglio dei Guardiani, escluderebbe i minori anche dall'ergastolo e dalle frustate.
Secondo la legge islamica, i parenti della vittima di un delitto possono richiedere un compenso in denaro (detto “prezzo del sangue”), graziare l’autore del fatto o permettere che l’esecuzione della pena abbia luogo. Secondo la legge iraniana per effettuare l'esecuzione c'è bisogno della richiesta da parte dei genitori o dei figli della vittima e non della moglie. La legge iraniana stabilisce che il “prezzo del sangue” di una donna sia la metà di quello di un uomo. Inoltre, se uccide una donna, un uomo non potrà essere giustiziato, anche se condannato a morte, senza che la famiglia della donna abbia prima pagato a quella dell'assassino la metà del suo prezzo del sangue.
Il 27 dicembre 2003, dopo un verdetto favorevole emesso dal leader supremo Ayatollah Ali Khamenei, è entrata in vigore una legge del Parlamento varata a gennaio che garantisce alle minoranze non musulmane il diritto allo stesso “prezzo del sangue” dei musulmani, che attualmente corrisponde a 150 milioni di riyal (14.500 euro circa). Il prezzo del sangue per la vita di una donna continuerà però a essere la metà di quello per la vita di un uomo.
Le esecuzioni avvengono solitamente per impiccagione, ma anche tramite lapidazione.
Per l’impiccagione viene normalmente usata una gru o una pittaforma bassa al fine di provocare una morte lenta e dolorosa. Una corda sottile ma resistente oppure un cavo d’acciaio viene messa intorno al collo a mo’ di cappio fino a strozzare la gola provocando il dolore più atroce e rallentando il più possile la morte del condannato.
In caso di lapidazione, il condannato viene avvolto da capo a piedi in un sudario bianco e interrato (la donna fino alle ascelle, l’uomo fino alla vita); un carico di pietre viene portato sul luogo e funzionari incaricati o in alcuni casi semplici cittadini autorizzati dalle autorità, compiono l’esecuzione. L’art. 104 del Codice Penale stabilisce che “le pietre non devono essere così grandi da provocare la morte con uno o due colpi”, in modo che la morte sia lenta e dolorosa. Se il condannato riesce in qualche modo a sopravvivere, resterà imprigionato per almeno 15 anni, ma non verrà giustiziato.
Si tratta di una punizione che colpisce soprattutto le donne e che è criticata anche nell’Iran stesso. L’ex Presidente, l’ayatollah Akbar Hashemi Rafsanjani, la definì una pratica arretrata usata dai giudici nelle zone rurali. I difensori della lapidazione sostengono che le prove necessarie per dimostrare l’adulterio (4 testimoni maschi) rendono la lapidazione estremamente rara.
Il 27 maggio 2003, il Grande Ayatollah Naser Makarem Shirazi ha emesso un editto religioso che impone ai giudici di non ordinare esecuzioni mediante lapidazione. L’editto va nella direzione di una conclusione formale della controversa pratica. Sul finire del 2002, la magistratura aveva emesso un ordine provvisorio affinché i giudici sanzionassero l’adulterio con pene diverse dalla lapidazione, ma la misura per divenire legge definitiva avrebbe bisogno del voto da parte del Parlamento e poi dell’approvazione da parte degli organi di controllo legislativi: Consiglio dei Guardiani e Consiglio di Arbitrato. Non è chiaro quale sia la punizione alternativa.
Ogni anno, l’Iran figura regolarmente tra i primi paesi-boia del mondo. La Cina è di gran lunga il più giustiziere, ma in rapporto alla popolazione la pena di morte in Iran è praticata tanto quanto in Cina.
Nel 2007, l’Iran ha praticato almeno 355 esecuzioni, a fronte delle 215 del 2006 e delle 113 del 2005. Ma i dati reali potrebbero essere molto più alti: le autorità non forniscono statistiche ufficiali e i numeri riportati sono relativi alle sole notizie pubblicate dai giornali iraniani, che evidentemente non riportano tutte le esecuzioni. Nel 2008 si sono registrate almeno 346 esecuzioni e 402 sono quelle effettuate nel 2009.
Il 18 dicembre 2008 e il 21 dicembre 2010 l’Iran ha votato contro la risoluzione per una moratoria delle esecuzioni capitali all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
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