La Costituzione del 1967 all'art
La Costituzione del 1967 all'art
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La Costituzione del 1967 all’art. 26, afferma: “A nessuno sarà applicata la pena di morte”.
La legge vieta l’estradizione di un imputato in un paese in cui potrebbe essere soggetto a pene più severe di quelle applicate per lo stesso reato in Uruguay. Nei casi capitali, l’estradizione è possibile se lo stato richiedente fornisce assicurazioni che la pena di morte non sarà applicata.
L’ultima esecuzione è del 1905.
La legge vieta l’estradizione di un imputato in un paese in cui potrebbe essere soggetto a pene più severe di quelle applicate per lo stesso reato in Uruguay. Nei casi capitali, l’estradizione è possibile se lo stato richiedente fornisce assicurazioni che la pena di morte non sarà applicata.
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