La Costituzione del 1967 all'art
La Costituzione del 1967 all'art
1 MIN DI LETTURA
La Costituzione del 1967 all’art. 26, afferma: “A nessuno sarà applicata la pena di morte”.
La legge vieta l’estradizione di un imputato in un paese in cui potrebbe essere soggetto a pene più severe di quelle applicate per lo stesso reato in Uruguay. Nei casi capitali, l’estradizione è possibile se lo stato richiedente fornisce assicurazioni che la pena di morte non sarà applicata.
L’ultima esecuzione è del 1905.
La legge vieta l’estradizione di un imputato in un paese in cui potrebbe essere soggetto a pene più severe di quelle applicate per lo stesso reato in Uruguay. Nei casi capitali, l’estradizione è possibile se lo stato richiedente fornisce assicurazioni che la pena di morte non sarà applicata.
L’ultima esecuzione è del 1905.
CONTINUA A LEGGERE
TUTTE LE NOTIZIE · PENA DI MORTE Sullo stesso fronte

PENA DI MORTE13 AGOSTO 2026
Uganda: due condannati a morte per l'omicidio di un capo clan

PENA DI MORTE13 AGOSTO 2026
USA - Oklahoma. Carlos Cuesta-Rodriguez, 70 anni, ispanico, è stato giustiziato il 13 agosto

PENA DI MORTE13 AGOSTO 2026
USA - Alabama. Jeremy Williams, 41 anni, nero, è stato giustiziato il 13 agosto

PENA DI MORTE13 AGOSTO 2026
USA - Tennessee Anthony Hines, 66 anni, bianco, è stato giustiziato il 13 agosto

PENA DI MORTE12 AGOSTO 2026
Iraq: 14 donne nel braccio della morte di Al-Sulaymaniyah

PENA DI MORTE11 AGOSTO 2026
