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REPUBBLICA DOMINICANA

La Costituzione del 1966, all'art

La Costituzione del 1966, all'art

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La Costituzione del 1966, all’art. 8 (1), fa riferimento alla “inviolabilità della vita” e afferma: “Pertanto, né la pena di morte, né la tortura, né qualsiasi altra punizione o procedura oppressiva o pena che implichi la perdita o la diminuzione dell’integrità fisica o della salute dell’individuo possono essere stabilite”.
La Repubblica Dominicana è totalmente abolizionista dal 1966 e la pena di morte è stata sostituita con 30 anni di lavori forzati fin dal 1911.
I lavori forzati sono stati poi rimpiazzati da una pena detentiva con la Legge di Riforma Penitenziaria, che proibisce la tortura, i maltrattamenti, le pratiche che possano arrecare danno o umiliazioni di qualsiasi tipo nei confronti dei detenuti.
Il 23 settembre 2016, la Repubblica Dominicana ha ufficialmente aderito al Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici sulla abolizione della pena di morte, diventando l’83° Stato parte di questo importante trattato.

Il 17 dicembre 2018, la Repubblica Dominicana ha nuovamente cosponsorizzato e votato in favore della risoluzione per una moratoria delle esecuzioni capitali all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.