La Costituzione del 1966, all'art
La Costituzione del 1966, all'art
Il 23 settembre 2016, la Repubblica Dominicana ha ufficialmente aderito al Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici sulla abolizione della pena di morte, diventando l’83° Stato parte di questo importante trattato.
La Costituzione del 1966, all’art. 8 (1), fa riferimento alla “inviolabilità della vita” e afferma: “Pertanto, né la pena di morte, né la tortura, né qualsiasi altra punizione o procedura oppressiva o pena che implichi la perdita o la diminuzione dell’integrità fisica o della salute dell’individuo possono essere stabilite”.
La Repubblica Dominicana è totalmente abolizionista dal 1966 e la pena di morte è stata sostituita con 30 anni di lavori forzati fin dal 1911. I lavori forzati sono stati poi rimpiazzati da una pena detentiva con la Legge di Riforma Penitenziaria, che proibisce la tortura, i maltrattamenti, le pratiche che possano arrecare danno o umiliazioni di qualsiasi tipo nei confronti dei detenuti.
Sullo stesso fronte

USA - Premiati i migliori studi legali che hanno difeso “pro bono”

INDIA: DUE CONDANNE A MORTE COMMUTATE IN 30 ANNI DI CARCERE

USA - Florida. Ex direttore di prigione esorta il personale penitenziario a non partecipare alle esecuzioni

LETTERE DALL’INFERNO A SUOR GERVASIA, LA RINASCITA DI DOMENICO PAPALIA

IRAN - Issa Rahmani impiccato a Zahedan il 21 giugno

