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MESSICO

La Costituzione del 1917, all'art

La Costituzione del 1917, all'art

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La Costituzione del 1917, all�art. 22, afferma: �� vietata la pena di morte per reati politici. La pena di morte pu� essere applicata solo per tradimento durante guerre internazionali, parricidio, omicidio aggravato, incendio doloso, banditismo, pirateria e gravi reati militari�.
Ma la presenza di tali reati nella costituzione ha un valore puramente simbolico. Infatti, la pena di morte non pu� essere imposta in quanto non � contemplata in nessun codice statale o federale. Esiste ancora una possibilit� teorica che sia applicata dai tribunali militari.
Il 15 aprile 2004, il Senato del Messico ha approvato un disegno di legge che elimina dalla Costituzione la possibilit� per i tribunali militari di emettere condanne a morte. Se il disegno, presentato dal governo del Presidente Vicente Fox e appoggiato dai vertici militari, sar� approvato anche dalla Camera, si tratterebbe dell�abolizione totale della pena capitale in Messico, dal momento che i codici militari sono gli ultimi nel paese a prevederla.
Il Presidente ha il potere costituzionale di graziare i condannati a morte.
L�ultima esecuzione � stata quella nel 1961 di un soldato condannato per l�omicidio di un ufficiale.
Nel 2001, la Corte Suprema del Messico ha stabilito per la prima volta che i cittadini messicani potranno essere estradati a condizione che le pene previste in altri paesi non includano l�ergastolo e la pena di morte.