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MESSICO

La Costituzione del 1917, all'art

La Costituzione del 1917, all'art

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La Costituzione del 1917, all’art. 22, afferma: “è vietata la pena di morte per reati politici. La pena di morte può essere applicata solo per tradimento durante guerre internazionali, parricidio, omicidio aggravato, incendio doloso, banditismo, pirateria e gravi reati militari”.
Ma la presenza di tali reati nella costituzione ha un valore puramente simbolico. Infatti, la pena di morte non può essere imposta in quanto non è contemplata in nessun codice statale o federale. Esiste ancora una possibilità teorica che sia applicata dai tribunali militari.
Il 15 aprile 2004, il Senato del Messico ha approvato un disegno di legge che elimina dalla Costituzione la possibilità per i tribunali militari di emettere condanne a morte. Se il disegno, presentato dal governo del Presidente Vicente Fox e appoggiato dai vertici militari, sarà approvato anche dalla Camera, si tratterebbe dell’abolizione totale della pena capitale in Messico, dal momento che i codici militari sono gli ultimi nel paese a prevederla.
Il Presidente ha il potere costituzionale di graziare i condannati a morte.
L’ultima esecuzione è stata quella nel 1961 di un soldato condannato per l’omicidio di un ufficiale.
Nel 2001, la Corte Suprema del Messico ha stabilito per la prima volta che i cittadini messicani potranno essere estradati a condizione che le pene previste in altri paesi non includano l’ergastolo e la pena di morte.