La Costituzione (1917), all'art
La Costituzione (1917), all'art
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La Costituzione (1917), all'art. 22 afferma: "è vietata la pena di morte per reati politici. La pena di morte può essere applicata solo a: tradimento durante guerre internazionali, parricidio, omicidio aggravato, incendio doloso, banditismo, pirateria, e gravi reati militari". I tribunali messicani non applicano più la pena di morte dagli anni '50 e la pena di morte non è prevista in nessun Codice Penale.Solo i tribunali militari mantengono una teorica possibilità di applicarla e le Forze Armate si oppongono, per una questione di principio, alla sua completa abolizione. Nel 2001, la Corte Suprema del Messico ha stabilito che i cittadini messicani possono essere estradati per processi all'estero purché siano giudicati secondo direttive messicane che vietano l'uso della pena di morte.
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