L'articolo 22 della Costituzione (1971) dichiara:...
L'articolo 22 della Costituzione (1971) dichiara: "è vietata la pena di morte per reati politici
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L'articolo 22 della Costituzione (1971) dichiara: "è vietata la pena di morte per reati politici. Altrimenti può essere applicata solo a: tradimento durante guerre internazionali, parricidio, omicidio aggravato (dall'efferatezza, dalla premeditazione, o dall'essere compiuto ai danni di persona indifesa), incendio doloso, banditismo, pirateria, e gravi reati militari".
In realtà la pena di morte mantiene solo una funzione simbolica, perché non può essere applicata a nessuno dei summenzionati reati. Non è infatti prevista in nessuno dei codici penali. Solo i tribunali militari mantengono una teorica applicabilità della pena di morte, e le Forze Armate si oppongono, per una questione di principio, alla completa abolizione della pena di morte. I tribunali messicani non applicano più la pena di morte dagli anni '50.
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