INDIA: CORTE SUPREMA ELIMINA CONDANNA A MORTE OBBLIGATORIA PER UCCISIONE CON ARMI ILLEGALI
la Corte Suprema dell’India ha dichiarato nulla la Sezione 27(3) della Legge sulle Armi del
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la Corte Suprema dell’India ha dichiarato nulla la Sezione 27(3) della Legge sulle Armi del 1959, che prevede la “pena di morte obbligatoria” in caso di morte causata da uso di armi illegali, in quanto “ultra vires” (oltre i poteri) della Costituzione.
La disposizione relativa alla pena di morte fu inserita nella Sezione 27 della Legge nel 1988, sull’onda delle attività terroristiche anti-nazionali in Punjab.
I giudici A.K. Ganguly e J.S. Khehar della Corte Suprema nella loro sentenza hanno parlato di “disposizione molto drastica”, dal momento che prevede la “pena di morte obbligatoria”.
La sotto-sezione (3) della Sezione 27 della Legge recita: “chiunque usi armi o munizioni proibite o commetta azioni contrarie alla sezione 7 provocando la morte di altre persone, sarà punito con la morte”.
La Sezione 7 proibisce acquisto, possesso, fabbricazione e vendita di armi e munizioni illegali.
Prima dell’emendamento relativo alla pena di morte, la pena massima prevista nella Sezione 27 era sette anni di detenzione, una multa, o entrambe.
Nella sentenza della Corte Suprema è scritto che il 44esimo emendamento del 1978 della Costituzione prevede che l’Articolo 21 (relativo alla protezione della vita e libertà personali) non possa essere sospeso neanche dopo la proclamazione dello stato di emergenza in base all’Articolo 359.
La sotto-sezione (3) della Sezione 27 della Legge recita: “chiunque usi armi o munizioni proibite o commetta azioni contrarie alla sezione 7 provocando la morte di altre persone, sarà punito con la morte”.
La Sezione 7 proibisce acquisto, possesso, fabbricazione e vendita di armi e munizioni illegali.
Prima dell’emendamento relativo alla pena di morte, la pena massima prevista nella Sezione 27 era sette anni di detenzione, una multa, o entrambe.
Nella sentenza della Corte Suprema è scritto che il 44esimo emendamento del 1978 della Costituzione prevede che l’Articolo 21 (relativo alla protezione della vita e libertà personali) non possa essere sospeso neanche dopo la proclamazione dello stato di emergenza in base all’Articolo 359.
— FONTI
- (Fonti: IANS, newkerala.com, 01/02/2012)
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