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ARGENTINA

L'art

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L’art. 18 della Costituzione stabilisce “la totale abolizione della pena di morte per motivi politici”. Un emendamento costituzionale, approvato nel 1994, riconosce i trattati internazionali firmati dall’Argentina come equivalenti alle norme costituzionali.
La pena di morte è stata abolita per i delitti ordinari nel 1984. L’ultima esecuzione data al 1916.