La Costituzione della Repubblica d'Islanda (1944, poi...
La Costituzione della Repubblica d'Islanda (1944, poi emendata nel 1995), all'art
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La Costituzione della Repubblica d’Islanda (1944, poi emendata nel 1995), all’art. 69 afferma: “Non dovrà mai entrare in vigore una legge che prescriva la pena di morte”.
La pena di morte, non applicata dal 1830, è stata abolita ufficialmente nel 1928.
Il 10 novembre 2004, l’Islanda ha ratificato il Tredicesimo Protocollo alla Convenzione europea sui diritti umani relativo alla abolizione della pena di morte in tutte le circostanze. E’ entrato in vigore il 1° marzo 2005.
La pena di morte, non applicata dal 1830, è stata abolita ufficialmente nel 1928.
Il 10 novembre 2004, l’Islanda ha ratificato il Tredicesimo Protocollo alla Convenzione europea sui diritti umani relativo alla abolizione della pena di morte in tutte le circostanze. E’ entrato in vigore il 1° marzo 2005.
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