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COSTARICA

La Costituzione della Repubblica del Costa Rica (1949),...

La Costituzione della Repubblica del Costa Rica (1949), all'art

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La Costituzione della Repubblica del Costa Rica (1949), all’art. 21, afferma: “La vita umana è inviolabile”. L’art. 21 fa parte del titolo IV “Diritti individuali e garanzie”.
Il Costa Rica è abolizionista dal 1887. E’ stato tra i primi al mondo ad abolire la pena di morte, dopo il Venezuela (1863) e San Marino (1865).
In caso di estradizione dal Costa Rica, il paese richiedente deve garantire che la persona non sarà sottoposta alla pena capitale o all’ergastolo.
Il 19 dicembre 2016, la Costarica ha nuovamente cosponsorizzato e votato in favore della risoluzione per una moratoria delle esecuzioni capitali all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.