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COSTA RICA·PENA DI MORTE·1 GENNAIO 2014·1 MIN DI LETTURA

La Costituzione della Repubblica del Costa Rica (1949),...

La Costituzione della Repubblica del Costa Rica (1949), all'art

La Costituzione della Repubblica del Costa Rica (1949), all’art. 21, afferma: “La vita umana è inviolabile”. L’art. 21 fa parte del titolo IV “Diritti individuali e garanzie”.
Il Costa Rica è abolizionista dal 1887. E’ stato tra i primi al mondo ad abolire la pena di morte, dopo il Venezuela (1863) e San Marino (1865).
In caso di estradizione dal Costa Rica, il paese richiedente deve garantire che la persona non sarà sottoposta alla pena capitale o all’ergastolo.
Il 18 dicembre 2014, la Costarica ha nuovamente cosponsorizzato e votato in favore della risoluzione per una moratoria delle esecuzioni capitali all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.