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URUGUAY

La Costituzione del 1967 all'art

La Costituzione del 1967 all'art

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La Costituzione del 1967 all�art. 26, afferma: �A nessuno sar� applicata la pena di morte�.
La legge vieta l�estradizione di un imputato in un paese in cui potrebbe essere soggetto a pene pi� severe di quelle applicate per lo stesso reato in Uruguay. Nei casi capitali, l�estradizione � possibile se lo stato richiedente fornisce assicurazioni che la pena di morte non sar� applicata.
L�ultima esecuzione � del 1905.