La Costituzione (1992), all'art
La Costituzione (1992), all'art
La Costituzione (1992), all'art. 26 (2) afferma: "Nessuno sarà sottoposto a tortura, né a punizioni o trattamenti crudeli, degradanti o inumani e in nessuna circostanza vi sarà la pena di morte". La pena di morte è stata abolita nel 1981. L'ultima esecuzione è avvenuta nel 1935.
