La Costituzione della Repubblica di Capoverde (1992)...
La Costituzione della Repubblica di Capoverde (1992) afferma, all'art
La Costituzione della Repubblica di Capoverde (1992) afferma, all'art. 26 (2): "Nessuno sarà sottoposto a tortura, né a punizioni o trattamenti crudeli, degradanti o inumani e in nessuna circostanza vi sarà la pena di morte". La pena di morte è stata abolita nel 1981. L'ultima esecuzione fu messa in atto nel 1935.
