La Costituzione (1976), all'art
La Costituzione (1976), all'art
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La Costituzione (1976), all'art. 24 afferma: "La vita umana è inviolabile. In nessun caso sarà applicata la pena di morte".
Il Portogallo ha abolito la pena di morte per reati ordinari nel 1867. L'ultima esecuzione è avvenuta nel 1849.
Il 3 ottobre 2003, il Portogallo ha ratificato il Tredicesimo Protocollo alla Convenzione Europea sui Diritti Umani che vieta la pena di morte in tutte le circostanze. E’ entrato in vigore il 1° febbraio 2004.
La Costituzione portoghese non consente l'estradizione verso paesi in cui il massimo della pena detentiva supera quello previsto in Portogallo (dove non è previsto neanche l'ergastolo) o in cui vi sia la pena capitale.
Il Portogallo ha abolito la pena di morte per reati ordinari nel 1867. L'ultima esecuzione è avvenuta nel 1849.
Il 3 ottobre 2003, il Portogallo ha ratificato il Tredicesimo Protocollo alla Convenzione Europea sui Diritti Umani che vieta la pena di morte in tutte le circostanze. E’ entrato in vigore il 1° febbraio 2004.
La Costituzione portoghese non consente l'estradizione verso paesi in cui il massimo della pena detentiva supera quello previsto in Portogallo (dove non è previsto neanche l'ergastolo) o in cui vi sia la pena capitale.
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