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PORTOGALLO

La Costituzione (1976), all'art

La Costituzione (1976), all'art

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La Costituzione (1976), all'art. 24 afferma: "La vita umana è inviolabile. In nessun caso sarà applicata la pena di morte".
Il Portogallo ha abolito la pena di morte per reati ordinari nel 1867. L'ultima esecuzione è avvenuta nel 1849.
Il 3 ottobre 2003, il Portogallo ha ratificato il Tredicesimo Protocollo alla Convenzione Europea sui Diritti Umani che vieta la pena di morte in tutte le circostanze.
La Costituzione portoghese non consente l'estradizione verso paesi in cui il massimo della pena detentiva supera quello previsto in Portogallo (dove non è previsto neanche l'ergastolo) o in cui vi sia la pena capitale.