ITALIA. CASSAZIONE, NO AD ESTRADIZIONE IN BIELORUSSIA
la VI sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito non sussistere le condizioni di estradizione nel caso di un cittadino bielorusso - Dimitry D. - colpito da mandato di arresto internazionale emesso dalla Procura del Tribunale di Minsk per il
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la VI sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito non sussistere le condizioni di estradizione nel caso di un cittadino bielorusso - Dimitry D. - colpito da mandato di arresto internazionale emesso dalla Procura del Tribunale di Minsk per il reato di omicidio premeditato.
Per la Corte di Cassazione non sono sufficienti le rassicurazioni date dall'Autorità giudiziaria bielorussa sul fatto che la pena di morte non verrà applicata.
Di diverso avviso era stata la Corte di Appello di Ancona, che nell’aprile 2006 aveva accolto la domanda di estradizione, sulla base dell'assicurazione fornita dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Minsk secondo cui all'imputato, qualora condannato, non sarebbe stata applicata la pena di morte. Assicurazione che i giudici di merito avevano ritenuto ''sufficiente ed attendibile''.
La tesi è stata completamente bocciata dalla Cassazione che ricorda come nel caso in questione “mancando una regolamentazione convenzionale in materia estradizionale tra l'Italia e la Bielorussia, trova applicazione il regime che individua un limite assoluto alla concessione dell'estradizione per l'estero nel caso in cui il reato sia punibile con la pena di morte secondo le leggi dello Stato richiedente”.
I supremi giudici sottolineano che “le assicurazioni date dallo Stato richiedente sono prive di ogni carattere di certezza circa la non applicazione della pena di morte, perché si basano su una semplice dichiarazione di intenti, tra l'altro proveniente da una Procura della Repubblica, cioè da un organo che svolge solo funzioni di accusa, dichiarazione che in ogni caso non impegna la volontà dello Stato in maniera formale”.
Rifacendosi quindi al principio sancito dall'art. 27 comma 4 della Costituzione, la Corte sottolinea che tale articolo “così come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale non ammette l'estradizione sulla base di semplici assicurazioni che non consentano di pervenire a conclusioni che garantiscano, con assoluta certezza, il bene della vita”.
La Cassazione ha inoltre revocato la misura cautelare disposta, ordinando l'immediata scarcerazione del cittadino bielorusso, se non detenuto per altra causa.
Per la Corte di Cassazione non sono sufficienti le rassicurazioni date dall'Autorità giudiziaria bielorussa sul fatto che la pena di morte non verrà applicata.
Di diverso avviso era stata la Corte di Appello di Ancona, che nell’aprile 2006 aveva accolto la domanda di estradizione, sulla base dell'assicurazione fornita dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Minsk secondo cui all'imputato, qualora condannato, non sarebbe stata applicata la pena di morte. Assicurazione che i giudici di merito avevano ritenuto ''sufficiente ed attendibile''.
La tesi è stata completamente bocciata dalla Cassazione che ricorda come nel caso in questione “mancando una regolamentazione convenzionale in materia estradizionale tra l'Italia e la Bielorussia, trova applicazione il regime che individua un limite assoluto alla concessione dell'estradizione per l'estero nel caso in cui il reato sia punibile con la pena di morte secondo le leggi dello Stato richiedente”.
I supremi giudici sottolineano che “le assicurazioni date dallo Stato richiedente sono prive di ogni carattere di certezza circa la non applicazione della pena di morte, perché si basano su una semplice dichiarazione di intenti, tra l'altro proveniente da una Procura della Repubblica, cioè da un organo che svolge solo funzioni di accusa, dichiarazione che in ogni caso non impegna la volontà dello Stato in maniera formale”.
Rifacendosi quindi al principio sancito dall'art. 27 comma 4 della Costituzione, la Corte sottolinea che tale articolo “così come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale non ammette l'estradizione sulla base di semplici assicurazioni che non consentano di pervenire a conclusioni che garantiscano, con assoluta certezza, il bene della vita”.
La Cassazione ha inoltre revocato la misura cautelare disposta, ordinando l'immediata scarcerazione del cittadino bielorusso, se non detenuto per altra causa.
— FONTI
- (Fonti: Adn, 11/10/2006)
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