L’art. 18 della Costituzione stabilisce “la totale abolizione della pena di morte per motivi politici”.
L’art. 18 della Costituzione stabilisce “la totale abolizione della pena di morte per motivi politici”.
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L’art. 18 della Costituzione stabilisce “la totale abolizione della pena di morte per motivi politici”. Un emendamento costituzionale, approvato nel 1994, riconosce i trattati internazionali firmati dall’Argentina come equivalenti alle norme costituzionali.
La pena di morte è stata abolita per i delitti ordinari nel 1984.
Il 6 agosto 2008, con l’abolizione del Codice di Giustizia Militare, l’Argentina, già abolizionista per crimini ordinari, ha cancellato anche l’ultima traccia di pena di morte presente nell’ordinamento del Paese.
L’ultima esecuzione data al 1916.
Il 19 dicembre 2016, l'Argentina ha nuovamente cosponsorizzato e votato in favore della risoluzione per una moratoria delle esecuzioni capitali all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
La pena di morte è stata abolita per i delitti ordinari nel 1984.
Il 6 agosto 2008, con l’abolizione del Codice di Giustizia Militare, l’Argentina, già abolizionista per crimini ordinari, ha cancellato anche l’ultima traccia di pena di morte presente nell’ordinamento del Paese.
L’ultima esecuzione data al 1916.
Il 19 dicembre 2016, l'Argentina ha nuovamente cosponsorizzato e votato in favore della risoluzione per una moratoria delle esecuzioni capitali all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
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