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BRASILE·PENA DI MORTE·1 GENNAIO 2006·1 MIN DI LETTURA

La Costituzione della Repubblica Federale del Brasile,...

La Costituzione della Repubblica Federale del Brasile, all'art

La Costituzione della Repubblica Federale del Brasile, all’art. 5, XLVII, afferma: “La pena di morte non è applicabile se non in caso di guerra, come definito dall’art. 84, XIX”. L’art. 5 è compreso sotto il titolo II “Diritti Fondamentali e Garanzie”.
Il Brasile è un paese abolizionista per crimini ordinari dal 1979. L’aveva abolita una prima volta nel 1882, ma era stata reintrodotta nel 1969 per reati politici e per i soli dieci anni successivi quando però non è stata mai applicata.
L’ultima esecuzione risale al 1855. La Corte Suprema è il solo organo giudiziario competente per le estradizioni, che vengono rifiutate quando l’imputato rischia la pena di morte o una pena più severa di quella che, per lo stesso reato, riceverebbe in Brasile. Il Brasile ha cosponsorizzato e votato a favore della risoluzione per l'abolizione della pena di morte approvata dalla Commissione Onu per i Diritti Umani il 20 aprile 2005.