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BRASILE

La Costituzione della Repubblica Federale del Brasile,...

La Costituzione della Repubblica Federale del Brasile, all'art

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La Costituzione della Repubblica Federale del Brasile, all’art. 5, XLVII, afferma: “La pena di morte non è applicabile se non in caso di guerra, come definito dall’art. 84, XIX”. L’art. 5 è compreso sotto il titolo II “Diritti Fondamentali e Garanzie”.
Il Brasile è un paese abolizionista per crimini ordinari dal 1979. L’aveva abolita una prima volta nel 1882, ma era stata reintrodotta nel 1969 per reati politici e per i soli dieci anni successivi quando però non è stata mai applicata.
L’ultima esecuzione risale al 1855. La Corte Suprema è il solo organo giudiziario competente per le estradizioni, che vengono rifiutate quando l’imputato rischia la pena di morte o una pena più severa di quella che, per lo stesso reato, riceverebbe in Brasile.
Il 18 dicembre 2008 il Brasile ha cosponsorizzato e votato in favore della risoluzione per una moratoria delle esecuzioni capitali all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.