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La Costituzione della Repubblica Federale del Brasile (1988) afferma all'art

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La Costituzione della Repubblica Federale del Brasile (1988) afferma all'art. 5, XLVII "La pena di morte non è applicabile se non in caso di guerra, come definito dall'art. 84, XIX". L'art. 5 è compreso sotto il Titolo II "Diritti Fondamentali e Garanzie". Il Brasile è un paese abolizionista per crimini ordinari dal 1979, e l'ultima esecuzione risale al 1855. La Corte Suprema è il solo organo giudiziario competente per le estradizioni che vengono rifiutate quando l'imputato rischia la pena di morte o una pena più severa di quella che, per lo stesso reato, riceverebbe in Brasile.