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La Costituzione del 1991, prevede la pena di morte nella Parte III sulla Protezione dei Diritti Umani e le Libertà Fondamentale dell'Individuo

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La Costituzione del 1991, prevede la pena di morte nella Parte III sulla Protezione dei Diritti Umani e le Libertà Fondamentale dell'Individuo.
L'Art. 12, che si occupa del diritto alla vita, al punto (1) dichiara: "Nessuno sarà privato della vita intenzionalmente ad eccezione del caso di una condanna emessa da una corte per un reato penale secondo la legge vigente in Zambia".
La costituzione del 1996 che emenda quella del 1991, mantiene questo articolo. Non si possono emettere condanne a morte nei confronti di minori al momento del crimine e di donne incinte. Il codice penale, alla sezione 43, prevede obbligatoriamente la pena capitale nei casi di alto tradimento, omicidio e rapina a mano armata.