La Costituzione del 1982, all'art
La Costituzione del 1982, all'art
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La Costituzione del 1982, all’art. 66, afferma: “La pena di morte è proibita”.
La pena di morte è stata introdotta nel 1936 ma poi abolita con la Costituzione del 1957. L’ultima esecuzione risale al 1940.
Gruppi a difesa dei diritti umani hanno accusato le forze di sicurezza del paese di effettuare esecuzioni extragiudiziarie di prigionieri e bambini di strada organizzati in bande note come maras.
Nel 2004, un aspirante alla nomination del Partito Nazionale al potere per le elezioni di novembre 2005, Lobo Sosa, ha proposto il ripristino della pena di morte per omicidio, stupro e sequestro di persona, che sono i reati di cui i maras sono spesso accusati.
La pena di morte è stata introdotta nel 1936 ma poi abolita con la Costituzione del 1957. L’ultima esecuzione risale al 1940.
Gruppi a difesa dei diritti umani hanno accusato le forze di sicurezza del paese di effettuare esecuzioni extragiudiziarie di prigionieri e bambini di strada organizzati in bande note come maras.
Nel 2004, un aspirante alla nomination del Partito Nazionale al potere per le elezioni di novembre 2005, Lobo Sosa, ha proposto il ripristino della pena di morte per omicidio, stupro e sequestro di persona, che sono i reati di cui i maras sono spesso accusati.
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