Nessuno tocchi Caino
URUGUAY

La Costituzione del 1967 all'art

La Costituzione del 1967 all'art

1 MIN DI LETTURA
La Costituzione del 1967 all’art. 26, afferma: “A nessuno sarà applicata la pena di morte”.
La legge vieta l’estradizione di un imputato in un paese in cui potrebbe essere soggetto a pene più severe di quelle applicate per lo stesso reato in Uruguay. Nei casi capitali, l’estradizione è possibile se lo stato richiedente fornisce assicurazioni che la pena di morte non sarà applicata.
L’ultima esecuzione è del 1905.

Il 17 dicembre 2018, l'Uruguay ha nuovamente cosponsorizzato e votato in favore della risoluzione per una moratoria delle esecuzioni capitali all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.