La Costituzione del 1967 all'art
La Costituzione del 1967 all'art
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La Costituzione del 1967 all’art. 26, afferma: “A nessuno sarà applicata la pena di morte”.
La legge vieta l’estradizione di un imputato in un paese in cui potrebbe essere soggetto a pene più severe di quelle applicate per lo stesso reato in Uruguay. Nei casi capitali, l’estradizione è possibile se lo stato richiedente fornisce assicurazioni che la pena di morte non sarà applicata.
L’ultima esecuzione è del 1905.
Il 18 dicembre 2008 e il 21 dicembre 2010 l’Uruguay ha cosponsorizzato e votato in favore della risoluzione per una moratoria delle esecuzioni capitali all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
La legge vieta l’estradizione di un imputato in un paese in cui potrebbe essere soggetto a pene più severe di quelle applicate per lo stesso reato in Uruguay. Nei casi capitali, l’estradizione è possibile se lo stato richiedente fornisce assicurazioni che la pena di morte non sarà applicata.
L’ultima esecuzione è del 1905.
Il 18 dicembre 2008 e il 21 dicembre 2010 l’Uruguay ha cosponsorizzato e votato in favore della risoluzione per una moratoria delle esecuzioni capitali all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
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