La Costituzione del 1966, all'art
La Costituzione del 1966, all'art
1 MIN DI LETTURA
La Costituzione del 1966, all’art. 8 (1), fa riferimento alla “inviolabilità della vita” e afferma: “Pertanto, né la pena di morte, né la tortura, né qualsiasi altra punizione o procedura oppressiva o pena che implichi la perdita o la diminuzione dell’integrità fisica o della salute dell’individuo possono essere stabilite”.
La Repubblica Dominicana è totalmente abolizionista dal 1966 e la pena di morte è stata sostituita con 30 anni di lavori forzati fin dal 1911.
I lavori forzati sono stati poi rimpiazzati da una pena detentiva con la Legge di Riforma Penitenziaria, che proibisce la tortura, i maltrattamenti, le pratiche che possano arrecare danno o umiliazioni di qualsiasi tipo nei confronti dei detenuti.
La Repubblica Dominicana è totalmente abolizionista dal 1966 e la pena di morte è stata sostituita con 30 anni di lavori forzati fin dal 1911.
I lavori forzati sono stati poi rimpiazzati da una pena detentiva con la Legge di Riforma Penitenziaria, che proibisce la tortura, i maltrattamenti, le pratiche che possano arrecare danno o umiliazioni di qualsiasi tipo nei confronti dei detenuti.
CONTINUA A LEGGERE
TUTTE LE NOTIZIE · PENA DI MORTE Sullo stesso fronte

PENA DI MORTE2 SETTEMBRE 2026
IRAN - Ali Mirrezaei giustiziato a Babol il 2 settembre

PENA DI MORTE1 SETTEMBRE 2026
USA - Florida. Harold Lucas, 74 anni, bianco, è stato giustiziato il 1° settembre

PENA DI MORTE1 SETTEMBRE 2026
IRAN - Il detenuto politico Ali Zarei condannato a morte

PENA DI MORTE31 AGOSTO 2026
IRAN - 10 ‘manifestanti’ condannati a morte

PENA DI MORTE31 AGOSTO 2026
IRAN - Confermata la condanna a morte di Ali-Asghar Peyghambari

PENA DI MORTE31 AGOSTO 2026
