La Costituzione del 1917, all'articolo 22, afferma:...
La Costituzione del 1917, all'articolo 22, afferma: "è vietata la pena di morte per reati politici
La Costituzione del 1917, all'articolo 22, afferma: "è vietata la pena di morte per reati politici. La pena di morte può essere applicata solo per tradimento durante guerre internazionali, parricidio, omicidio aggravato, incendio doloso, banditismo, pirateria e gravi reati militari".
