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MESSICO

La Costituzione del 1917, all'articolo 22, afferma:...

La Costituzione del 1917, all'articolo 22, afferma: "è vietata la pena di morte per reati politici

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La Costituzione del 1917, all'articolo 22, afferma: "è vietata la pena di morte per reati politici. La pena di morte può essere applicata solo per tradimento durante guerre internazionali, parricidio, omicidio aggravato, incendio doloso, banditismo, pirateria e gravi reati militari".