La Costituzione (1992), all'art
La Costituzione (1992), all'art
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La Costituzione (1992), all'art. 26 (2) afferma: "Nessuno sarà sottoposto a tortura, né a punizioni o trattamenti crudeli, degradanti o inumani e in nessuna circostanza vi sarà la pena di morte".
La pena di morte è stata abolita per tutti i crimini nel 1981. L'ultima esecuzione è avvenuta nel 1935.
La pena di morte è stata abolita per tutti i crimini nel 1981. L'ultima esecuzione è avvenuta nel 1935.
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