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CROAZIA

La Costituzione (1990), all'art

La Costituzione (1990), all'art

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La Costituzione (1990), all'art. 21, afferma: "Ogni essere umano ha diritto alla vita. Nella Repubblica di Croazia non vi sarà pena di morte". L'art.17 sub sez. 3 stabilisce che i provvedimenti costituzionali che riguardano il diritto alla vita non sono tra quelli che il Parlamento può sospendere in tempo di guerra, o in caso di grave pericolo per il paese.