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PORTOGALLO

La Costituzione (1976), all'art

La Costituzione (1976), all'art

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La Costituzione (1976), all'art. 24 afferma: "La vita umana è inviolabile. In nessun caso sarà applicata la pena di morte". Inoltre la Costituzione portoghese non consente l'estradizione verso paesi in cui il massimo della pena detentiva supera quello previsto in Portogallo o in cui vi sia la pena capitale. Modifiche alla Costituzione sono state approvate nel 2001 per armonizzare gli ordinamenti europei per una cooperazione giudiziaria anti-terrorismo. Il Portogallo ha abolito la pena di morte per reati ordinari nel 1867. L'ultima esecuzione è avvenuta nel 1849.