La Costituzione (1966), all'art
La Costituzione (1966), all'art
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La Costituzione (1966), all'art.8 (1), fa riferimento alla "inviolabilità della vita" e afferma: "Pertanto, né la pena di morte, né la tortura, né qualsiasi altra punizione o procedura oppressiva o pena che implichi la perdita o la diminuzione dell'integrità fisica o della salute dell'individuo possono essere stabilite". La Repubblica Dominicana è totalmente abolizionista dal 1966 e la pena di morte è stata sostituita con 30 anni di lavori forzati fin dal 1911.
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