in base al Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti...
in base al Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR), il Comitato per i Diritti Umani ha detto che l’imposizione automatica e obbligatoria della pena di morte costituisce una privazione arbitraria della vita.
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in base al Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR), il Comitato per i Diritti Umani ha detto che l’imposizione automatica e obbligatoria della pena di morte costituisce una privazione arbitraria della vita.
Il caso di Weerawansa v. Sri Lanka concerne l’imposizione obbligatoria della pena capitale per reati di omicidio e complicità o istigazione all’omicidio. La contestazione non riguarda il fatto che la pena di morte sia obbligatoria, ma riguarda la moratoria della pena di morte in atto nel paese da quasi 30 anni.
Il Comitato fa appello alla sua giurisprudenza secondo cui l’imposizione automatica e obbligatoria della pena di morte costituisce una privazione arbitraria della vita viola l’art. 6, paragrafo 1, del Patto, in circostanze in cui la pena di morte è imposta senza tener in alcun conto le personali circostanze dell’imputato o le particolari circostanze in cui è avvenuto il reato.
Di conseguenza, considerando il fatto che lo Stato parte ha applicato una moratoria delle esecuzioni, il Comitato ritiene che l’imposizione della pena di morte, date le circostanze, viola il diritto alla vita secondo l’arti. 6, paragrafo 1, del Patto.
Il caso di Weerawansa v. Sri Lanka concerne l’imposizione obbligatoria della pena capitale per reati di omicidio e complicità o istigazione all’omicidio. La contestazione non riguarda il fatto che la pena di morte sia obbligatoria, ma riguarda la moratoria della pena di morte in atto nel paese da quasi 30 anni.
Il Comitato fa appello alla sua giurisprudenza secondo cui l’imposizione automatica e obbligatoria della pena di morte costituisce una privazione arbitraria della vita viola l’art. 6, paragrafo 1, del Patto, in circostanze in cui la pena di morte è imposta senza tener in alcun conto le personali circostanze dell’imputato o le particolari circostanze in cui è avvenuto il reato.
Di conseguenza, considerando il fatto che lo Stato parte ha applicato una moratoria delle esecuzioni, il Comitato ritiene che l’imposizione della pena di morte, date le circostanze, viola il diritto alla vita secondo l’arti. 6, paragrafo 1, del Patto.
— FONTI
- (Fonti: Human Rights Council, Question of the death penalty, Report of the Secretary-General, 18/08/2009)
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