in base al Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti...
in base al Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR), il Comitato per i Diritti Umani ha detto che l’imposizione automatica e obbligatoria della pena di morte costituisce una privazione arbitraria della vita.
1 MIN DI LETTURA
in base al Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR), il Comitato per i Diritti Umani ha detto che l’imposizione automatica e obbligatoria della pena di morte costituisce una privazione arbitraria della vita.
Il caso di Weerawansa v. Sri Lanka concerne l’imposizione obbligatoria della pena capitale per reati di omicidio e complicità o istigazione all’omicidio. La contestazione non riguarda il fatto che la pena di morte sia obbligatoria, ma riguarda la moratoria della pena di morte in atto nel paese da quasi 30 anni.
Il Comitato fa appello alla sua giurisprudenza secondo cui l’imposizione automatica e obbligatoria della pena di morte costituisce una privazione arbitraria della vita viola l’art. 6, paragrafo 1, del Patto, in circostanze in cui la pena di morte è imposta senza tener in alcun conto le personali circostanze dell’imputato o le particolari circostanze in cui è avvenuto il reato.
Di conseguenza, considerando il fatto che lo Stato parte ha applicato una moratoria delle esecuzioni, il Comitato ritiene che l’imposizione della pena di morte, date le circostanze, viola il diritto alla vita secondo l’arti. 6, paragrafo 1, del Patto.
Il caso di Weerawansa v. Sri Lanka concerne l’imposizione obbligatoria della pena capitale per reati di omicidio e complicità o istigazione all’omicidio. La contestazione non riguarda il fatto che la pena di morte sia obbligatoria, ma riguarda la moratoria della pena di morte in atto nel paese da quasi 30 anni.
Il Comitato fa appello alla sua giurisprudenza secondo cui l’imposizione automatica e obbligatoria della pena di morte costituisce una privazione arbitraria della vita viola l’art. 6, paragrafo 1, del Patto, in circostanze in cui la pena di morte è imposta senza tener in alcun conto le personali circostanze dell’imputato o le particolari circostanze in cui è avvenuto il reato.
Di conseguenza, considerando il fatto che lo Stato parte ha applicato una moratoria delle esecuzioni, il Comitato ritiene che l’imposizione della pena di morte, date le circostanze, viola il diritto alla vita secondo l’arti. 6, paragrafo 1, del Patto.
— FONTI
- (Fonti: Human Rights Council, Question of the death penalty, Report of the Secretary-General, 18/08/2009)
CONTINUA A LEGGERE
TUTTE LE NOTIZIE · PENA DI MORTE Sullo stesso fronte

PENA DI MORTE29 GIUGNO 2026
USA - Premiati i migliori studi legali che hanno difeso “pro bono”

PENA DI MORTE28 GIUGNO 2026
INDIA: DUE CONDANNE A MORTE COMMUTATE IN 30 ANNI DI CARCERE

PENA DI MORTE28 GIUGNO 2026
USA - Florida. Ex direttore di prigione esorta il personale penitenziario a non partecipare alle esecuzioni

PENA DI MORTE27 GIUGNO 2026
LETTERE DALL’INFERNO A SUOR GERVASIA, LA RINASCITA DI DOMENICO PAPALIA

PENA DI MORTE26 GIUGNO 2026
IRAN - Issa Rahmani impiccato a Zahedan il 21 giugno

PENA DI MORTE26 GIUGNO 2026
