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PORTORICO

Il divieto alla pena di morte è esplicito nella Costituzione...

Il divieto alla pena di morte è esplicito nella Costituzione (Bill of Rights) del 1952

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Il divieto alla pena di morte è esplicito nel Bill of Rights del 1952 incorporato nell’Articolo 2 della Costituzione che al comma 7 stabilisce: “La pena di morte non esiste.”
Portorico ha effettuato la sua ultima esecuzione nel 1927 e abolito la pena di morte nel 1929.
Comunque il suo status di “Commonwealth” degli Stati Uniti comporta che Portorico è sotto la giurisdizione federale americana, che prevale sulle leggi locali compresa la Costituzione portoricana. Una legge introdotta nel 1994 consente ai procuratori federali di chiedere la pena di morte per una serie di reati anche in stati e territori che l’hanno bandita.