È ammessa l'esecuzione dei minorenni di almeno 16 anni,...
È ammessa l'esecuzione dei minorenni di almeno 16 anni, ma non di minorati mentali
È ammessa l'esecuzione dei minorenni di almeno 16 anni, ma non di minorati mentali. Vige l'ergastolo senza condizionale. La condanna è decisa da una giuria popolare. Il potere di clemenza è affidato al Governatore, che può commutare in ergastolo anche in mancanza di una richiesta del condannato.
