ARCHIVIO · TRATTATO
1 GENNAIO 1999Statuto del Tribunale Penale Internazionale per i Crimini contro l´Umanità
Approvato a Roma, il 17 luglio 1998
Articolo 77
Sanzioni applicabili
- In base all´art. 110, il Tribunale può applicare una delle seguenti pene ad una persona condannata per uno dei reati elencati nell´art. 5 di questo statuto:
- pena detentiva, per un periodo massimo di 30 anni;
- ergastolo in casi di crimini particolarmente gravi e di comportamenti particolarmente gravi da parte del condannato.
- Oltre alla detenzione, il Tribunale può disporre:
- una pena pecuniaria secondo i criteri previsti dal Codice di Procedura
- una pena pecuniaria basata su quanto si ritiene la persona abbia ricavato direttamente o indirettamente dal reato, senza ledere i diritti di terze persone che vi fossero eventualmente coinvolte in buona fede.
